Art. 27 
 
 
Contributi  alle  attivita'   e   alle   iniziative   di   promozione
                    cinematografica e audiovisiva 
 
  1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e  l'audiovisivo,
realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative
e manifestazioni finalizzate a: 
  a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva
in Italia; 
  b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore; 
  c) promuovere,  anche  a  fini  turistici,  l'immagine  dell'Italia
attraverso il cinema e l'audiovisivo; 
  d) sostenere la realizzazione di  festival,  rassegne  e  premi  di
rilevanza nazionale ed internazionale; 
  e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro  e  fruizione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle
attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; 
  f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca  e
sperimentazione; 
  g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al
comma 4  del  presente  articolo,  l'attivita'  di  diffusione  della
cultura  cinematografica  svolta  dalle  associazioni  nazionali   di
cultura cinematografica, dalle  sale  delle  comunita'  ecclesiali  e
religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come  le
sale cinematografiche di  cui  sia  proprietario  o  titolare  di  un
diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante  di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi  dipendenti  dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale  e  riconosciuti
dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura  cinematografica,  intesi
come associazioni senza scopo di lucro,  costituite  anche  con  atto
privato   registrato,   che    svolgono    attivita'    di    cultura
cinematografica; 
  h) sostenere ulteriori  attivita'  finalizzate  allo  sviluppo  del
cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico  ed
economico ovvero  finalizzate  alla  crescita  economica,  culturale,
civile, all'integrazione  sociale  e  alle  relazioni  interculturali
mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo,  anche  attraverso
le proprie strutture e anche in accordo e in  collaborazione  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
con il Ministero dello  sviluppo  economico,  con  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  con  altri  soggetti  pubblici  e
privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche  e
valutazioni di impatto economico, industriale e  occupazionale  delle
misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle  politiche
pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo; 
  i)  sostenere,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per un importo complessivo pari  ad
almeno il 3 per cento della dotazione  del  Fondo  per  il  cinema  e
l'audiovisivo, aggiuntivo  rispetto  al  limite  previsto,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26  e
al presente articolo, il potenziamento delle competenze  nel  cinema,
nelle tecniche e nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle
immagini e  dei  suoni,  nonche'  l'alfabetizzazione  all'arte,  alle
tecniche e ai media di produzione e  diffusione  delle  immagini,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere  c)  e  f),  della  legge  13
luglio 2015, n. 107. 
  2. Le richieste di contributo possono  essere  presentate  da  enti
pubblici  e  privati,  universita'  ed  enti  di  ricerca,   istituti
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  fondazioni,
comitati ed associazioni culturali e di  categoria,  anche  in  forma
confederale. 
  3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo,  il  Ministero
provvede altresi': 
  a)  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  14,   comma   10,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da  assegnare
all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione  del  programma
di attivita' e il funzionamento della societa' e del  Museo  italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); 
  b) alle finalita' di  cui  all'articolo  19,  comma  1-quater,  del
decreto  legislativo  29  gennaio   1998,   n.   19,   e   successive
modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per  lo
svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  della  Fondazione   «La
Biennale di Venezia» nel campo del cinema; 
  c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma  1,  lettera  b),  e
comma 1-bis, del decreto legislativo 18  novembre  1997,  n.  426,  e
successive modificazioni, inerenti  i  contributi  che  il  Ministero
assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per  lo
svolgimento dell'attivita' istituzionale; 
  d) al sostegno delle  attivita'  del  Museo  nazionale  del  cinema
Fondazione Maria  Adriana  Prolo-Archivi  di  fotografia,  cinema  ed
immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna. 
  4. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  acquisiti  i
pareri della Conferenza unificata e  del  Consiglio  superiore,  sono
individuate  le  specifiche  tipologie  di  attivita'  ammesse,  sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e
sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate
nel presente articolo. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett.  c)  e  f)
          della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda la  nota
          all'art. 10. 
              Si riporta il testo dell'articolo  14,  comma  10,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  15   luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n.  155,
          S.O. 
              "Art. 14. Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  19,  comma  1-quater
          del  decreto   legislativo   29   gennaio   1998,   n.   19
          (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"
          in  persona  giuridica  privata  denominata  "Societa'   di
          cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  1998,  n.
          34, S.O.: 
              "1-quater.   Per   lo   svolgimento   delle   attivita'
          istituzionali della  Societa'  di  cultura  nel  campo  del
          cinema, ivi compresa la Mostra internazionale  del  cinema,
          e' stanziato un contributo  ordinario,  con  determinazione
          triennale, nell'ambito del  Fondo  unico  dello  spettacolo
          destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore
          al 4 per cento di tale  fondo,  e'  assegnato,  sentita  la
          Commissione consultiva  per  il  cinema,  con  decreto  del
          Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  avente
          efficacia triennale, salvo revoca o modificazione". 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lett.  b)
          e comma 1-bis del decreto legislativo 18 novembre 1997,  n.
          426 (Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale
          di cinematografia" nella fondazione  "Scuola  nazionale  di
          cinema"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  dicembre
          1997, n. 289, S.O.: 
              "Art. 9. Disponibilita' finanziarie e gestione. 
              1.    La    «Fondazione    Centro    sperimentale    di
          cinematografia» provvede ai suoi compiti con: 
              (Omissis). 
              b) i contributi ordinari dello  Stato,  destinati  alle
          finalita' istituzionali  della  fondazione,  stanziati  con
          determinazione triennale, negli stati di  previsione  della
          spesa del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
          con riferimento al Fondo unico dello spettacolo; 
              1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di  cui
          al comma 1, lettera b), la «Fondazione Centro  sperimentale
          di cinematografia» presenta ogni  tre  anni,  entro  il  31
          ottobre dell'anno antecedente al triennio  di  riferimento,
          un programma delle attivita', con relazione finanziaria  ed
          evidenziazione  delle  somme  necessarie  al  perseguimento
          delle singole finalita' istituzionali.  Il  contributo,  di
          misura non inferiore all'8 per cento della quota del  Fondo
          unico per lo spettacolo destinato al cinema, e'  assegnato,
          sentita  la  commissione  consultiva  per  il  cinema,  con
          decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
          avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".