Art. 41 
 
Condizioni  per  i  materiali  CAC  diversi  dai   portainnesti   non
                     appartenenti a una varieta' 
 
  1. I materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a  una
varieta' possono essere commercializzati solo  se  e'  accertato  che
soddisfano i seguenti requisiti: 
  a) sono  moltiplicati  a  partire  da  una  fonte  identificata  di
materiali registrati dal fornitore; 
  b) sono corrispondenti alla  descrizione  della  varieta'  a  norma
dell'art. 43; 
  c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 44; 
  d) sono conformi all'art. 45 per quanto riguarda le alterazioni. 
  2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono  effettuate
dal fornitore. 
  3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi al comma
1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni: 
  a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli  altri  materiali
CAC; 
  b) adotta misure adeguate al fine di garantire che  tali  materiali
siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.