(( Art. 53-bis 
 
Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali  per  crisi
                              aziendale 
 
  1.  Per  il  sostegno   degli   oneri   derivanti   dall'anticipata
liquidazione  della  pensione  di   vecchiaia   nei   confronti   dei
giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e' autorizzata la spesa di
6 milioni di euro per l'anno 2017, 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019,  12  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 6 milioni di euro  per  l'anno  2021,  con  conseguente
aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14.  Ai  giornalisti
che  sono  stati  effettivamente  coinvolti  nella  riduzione  oraria
prevista dai piani di cui al primo periodo e' data facolta' di optare
per l'anticipata  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti  che
vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente  all'entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  entro
sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o
dalla data di maturazione dei requisiti di  anzianita'  anagrafica  e
contributiva, se successiva, purche'  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente  accreditati
presso l'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti  italiani
(INPGI), e di un'eta' anagrafica pari, negli anni  2017  e  2018,  ad
almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini. 
  2. L'INPGI  prende  in  considerazione  le  domande  di  anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico
di presentazione dei piani di gestione degli  esuberi,  nel  rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  quota  del  Fondo  per  il
pluralismo   e   l'innovazione   dell'informazione   spettante   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per  gli  anni  dal  2017  al
2021. 
  4. All'onere derivante dalle prestazioni  di  vecchiaia  anticipata
finanziate ai sensi del  presente  articolo  concorre  il  contributo
aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo  41-bis,
comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14.
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