(( Art. 53-ter 
 
Trattamento di mobilita' in deroga per i  lavoratori  delle  aree  di
  crisi industriale complessa 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra  le
regioni con i decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,  possono  essere
destinate  dalle  regioni  medesime,  nei  limiti  della  parte   non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione  di  continuita'  e  a
prescindere dall'applicazione dei  criteri  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto  2014,
del trattamento di mobilita' in deroga,  per  un  massimo  di  dodici
mesi, per i lavoratori che operino in un'area  di  crisi  industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1°  gennaio  2017  risultino
beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un
trattamento di mobilita' in deroga,  a  condizione  che  ai  medesimi
lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di  politica
attiva individuate in  un  apposito  piano  regionale  da  comunicare
all'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro  e  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  6-bis  e  11-bis
          dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183),  come  modificato   dall'articolo   55-quater   della
          presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. - 6.
          (Omissis). 
              6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              7. - 11. (Omissis). 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino al limite  massimo  di  12  mesi,  alle
          imprese operanti in un'area di crisi industriale  complessa
          riconosciuta alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa
          all'ulteriore   intervento   di   integrazione    salariale
          straordinaria  l'impresa  presenta  un  piano  di  recupero
          occupazionale che prevede appositi  percorsi  di  politiche
          attive del lavoro concordati con la regione  e  finalizzati
          alla    rioccupazione    dei    lavoratori,     dichiarando
          contestualmente di non poter ricorrere  al  trattamento  di
          integrazione  salariale  straordinaria   ne'   secondo   le
          disposizioni  del   presente   decreto   ne'   secondo   le
          disposizioni attuative dello  stesso.  All'onere  derivante
          dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
          l'anno    2016    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,  comma
          7, del decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  come
          incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo  1,
          comma 387, lettera b), della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del
          Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  mediante  utilizzo  delle
          disponibilita' in  conto  residui.  Entro  quindici  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  le
          regioni  richiedono  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali l'assegnazione delle  risorse  necessarie
          in  relazione  alle  proprie  esigenze.  Con  decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le  risorse
          sono proporzionalmente ripartite tra  le  regioni  in  base
          alle richieste, entro  il  limite  massimo  complessivo  di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  27  del
          citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
              «Art. 27  (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle  riconosciute  dal  Ministero
          dello sviluppo economico anche a seguito di  istanza  della
          regione interessata, che,  riguardano  specifici  territori
          soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
          rilevanza nazionale derivante da: 
                una crisi di una o piu' imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
                una grave crisi di uno specifico settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».