(( Art. 54-bis 
 
Disciplina  delle   prestazioni   occasionali.   Libretto   Famiglia.
  Contratto di prestazione occasionale 
 
  1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e'
ammessa  la  possibilita'  di   acquisire   prestazioni   di   lavoro
occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che  danno
luogo, nel corso di un anno civile: 
  a) per ciascun prestatore, con  riferimento  alla  totalita'  degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore  a
5.000 euro; 
  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla  totalita'  dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente  non  superiore  a
5.000 euro; 
  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni  prestatore  in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro. 
  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla  Gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
all'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali disciplinata dal testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e  ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela  della
salute e della sicurezza del prestatore,  si  applica  l'articolo  3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti  da  imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno. 
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di  lavoro  occasionali
da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da  meno  di  sei  mesi  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. 
  6. Alle prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  fare
ricorso: 
  a)  le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale o d'impresa, per il ricorso a  prestazioni  occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; 
  b) gli altri utilizzatori, nei limiti  di  cui  al  comma  14,  per
l'acquisizione di prestazioni di  lavoro  mediante  il  contratto  di
prestazione occasionale di cui al comma 13. 
  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  fare  ricorso  al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14,  lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla
vigente  disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese   di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente  articolo,  esclusivamente   per   esigenze   temporanee   o
eccezionali: 
  a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche  categorie
di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di  detenzione,  di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 
  b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a  calamita'
o eventi naturali improvvisi; 
  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri  enti
pubblici o associazioni di volontariato; 
  d)  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,   sportive,
culturali o caritative. 
  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro  importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti: 
  a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; 
  b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se  regolarmente
iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di
qualsiasi  ordine  e  grado  ovvero  a  un  ciclo  di  studi   presso
l'universita'; 
  c) persone disoccupate,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In  tal  caso  l'INPS  provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative  del  salario  o  di
sostegno del  reddito  gli  accrediti  contributivi  derivanti  dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo,  gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere  i
relativi adempimenti, anche tramite  un  intermediario  di  cui  alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita  piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di  seguito  denominata  «piattaforma
informatica INPS», che supporta le  operazioni  di  erogazione  e  di
accreditamento dei  compensi  e  di  valorizzazione  della  posizione
contributiva  dei  prestatori  attraverso  un  sistema  di  pagamento
elettronico.  I  pagamenti   possono   essere   altresi'   effettuati
utilizzando il  modello  di  versamento  F24,  con  esclusione  della
facolta' di compensazione dei crediti  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Esclusivamente  ai  fini
dell'accesso  al  Libretto  Famiglia  di  cui   al   comma   10,   la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti  tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
  10. Ciascun utilizzatore di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  puo'
acquistare,  attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS,  con  le
modalita' di cui al comma 9 ovvero  presso  gli  uffici  postali,  un
libretto nominativo prefinanziato,  denominato  «Libretto  Famiglia»,
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo  favore  da
uno o piu' prestatori nell'ambito di: a)  piccoli  lavori  domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia  o  di  manutenzione;  b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate  o
con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare.  Mediante  il
Libretto Famiglia,  e'  erogato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, il contributo di cui  all'articolo  4,  comma  24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  per  l'acquisto  di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati. 
  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il  cui
valore nominale e' fissato in 10 euro,  utilizzabili  per  compensare
prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun  titolo  di
pagamento erogato sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita  nella  misura  di  1,65
euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS  ovvero  avvalendosi
dei  servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno  3  del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica  i  dati
identificativi del prestatore, il  compenso  pattuito,  il  luogo  di
svolgimento  e  la  durata  della  prestazione,  nonche'  ogni  altra
informazione necessaria ai  fini  della  gestione  del  rapporto.  Il
prestatore riceve contestuale notifica  attraverso  comunicazione  di
short message service (SMS) o di posta elettronica. 
  13.  Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il  contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera  b),  e
7, acquisisce, con  modalita'  semplificate,  prestazioni  di  lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti. 
  14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: 
  a) da parte degli utilizzatori che hanno  alle  proprie  dipendenze
piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
  b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo  che  per  le
attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non
iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli; 
  c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini,  delle
imprese  esercenti  l'attivita'  di  escavazione  o  lavorazione   di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle  miniere,  cave  e
torbiere; 
  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 
  15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di   prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui  al  comma  6,  lettera  b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con  le  modalita'
di  cui  al  comma  9,  le  somme  utilizzabili  per  compensare   le
prestazioni. L'1 per cento degli  importi  versati  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9  euro,  tranne
che nel settore agricolo, per il quale il  compenso  minimo  e'  pari
all'importo della retribuzione oraria  delle  prestazioni  di  natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro  stipulato
dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento  del
compenso, e il premio dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso. 
  17. L'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'  tenuto  a
trasmettere  almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della   prestazione,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,  una
dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: 
  a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 
  b) il luogo di svolgimento della prestazione; 
  c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio  e  di
termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro,  per  prestazioni  di  durata  non  superiore  a
quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito  per  il  settore  agricolo  ai  sensi  del  comma  16.  Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 
  18. Nel caso in cui la  prestazione  lavorativa  non  abbia  luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS,  la  revoca
della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni  successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19. 
  19. Con riferimento a tutte le  prestazioni  rese  nell'ambito  del
Libretto Famiglia e del  contratto  di  prestazione  occasionale  nel
corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle  somme  previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di  cui  al
comma 6, lettera a), e al comma  6,  lettera  b),  al  pagamento  del
compenso al prestatore il giorno 15 del  mese  successivo  attraverso
accredito delle  spettanze  su  conto  corrente  bancario  risultante
sull'anagrafica   del   prestatore   ovvero,   in   mancanza    della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste  italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono  a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica  di  cui
al  comma  6,  l'INPS  provvede   altresi'   all'accreditamento   dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del  prestatore
e al trasferimento all'INAIL, il  30  giugno  e  il  31  dicembre  di
ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei  dati  relativi  alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 
  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso  da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui  al  comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e'  pari  al  rapporto
tra il limite di importo  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e  la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma  16.  In  caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  14,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a
euro 2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui
risulta accertata la violazione.  Non  si  applica  la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. 
  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, previo confronto con le parti  sociali,  trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle  attivita'  lavorative
disciplinate dal presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   26
          dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335  (Riforma
          del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie  professionali)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 8  e  9
          del decreto legislativo 8 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione
          delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE  concernenti  taluni
          aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro): 
              «Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1.  Ferma  restando  la
          durata normale dell'orario settimanale,  il  lavoratore  ha
          diritto  a  undici   ore   di   riposo   consecutivo   ogni
          ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere  fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da periodi di lavoro frazionati durante la  giornata  o  da
          regimi di reperibilita'.» 
              «Art. 8  (Pause).  -  1.  Qualora  l'orario  di  lavoro
          giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore  deve
          beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita'  e
          la cui durata sono stabilite dai  contratti  collettivi  di
          lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche  e
          della eventuale consumazione del pasto  anche  al  fine  di
          attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 
              2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  1,  in  difetto  di
          disciplina  collettiva  che   preveda   un   intervallo   a
          qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore  deve  essere
          concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio
          e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di  durata
          non inferiore a dieci minuti e  la  cui  collocazione  deve
          tener  conto   delle   esigenze   tecniche   del   processo
          lavorativo. 
              3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,
          rimangono non retribuiti o computati come  lavoro  ai  fini
          del superamento dei limiti  di  durata  i  periodi  di  cui
          all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955,  e
          successivi atti applicativi, e dell'articolo  4  del  regio
          decreto  10  settembre  1923,   n.   1956,   e   successive
          integrazioni.». 
              «Art. 9 (Riposi settimanali). -  1.  Il  lavoratore  ha
          diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di  almeno
          ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza  con
          la domenica, da cumulare con le ore di  riposo  giornaliero
          di cui  all'articolo  7.  Il  suddetto  periodo  di  riposo
          consecutivo e' calcolato  come  media  in  un  periodo  non
          superiore a 14 giorni. 
              2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: 
                a) attivita' di lavoro a  turni  ogni  volta  che  il
          lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
          la fine del servizio  di  un  turno  o  di  una  squadra  e
          l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
          settimanale; 
                b) le attivita' caratterizzate da periodi  di  lavoro
          frazionati durante la giornata; 
                c) per  il  personale  che  lavora  nel  settore  dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse  con  gli
          orari  del  trasporto   ferroviario   che   assicurano   la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario; 
                d)   i   contratti   collettivi   possono   stabilire
          previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 4. 
              3. Il  riposo  di  ventiquattro  ore  consecutive  puo'
          essere fissato in un giorno diverso dalla domenica  e  puo'
          essere attuato mediante turni per il personale  interessato
          a modelli tecnico-organizzativi di  turnazione  particolare
          ovvero  addetto   alle   attivita'   aventi   le   seguenti
          caratteristiche: 
                a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
          di  forni  a  combustione  o  a   energia   elettrica   per
          l'esercizio di processsi caratterizzati  dalla  continuita'
          della  combustione   ed   operazioni   collegate,   nonche'
          attivita'  industriali  ad  alto  assorbimento  di  energia
          elettrica ed operazioni collegate; 
                b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
          tutto o in parte, lo svolgimento continuativo  per  ragioni
          tecniche; 
                c) industrie  stagionali  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  o  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro utilizzazione,  comprese  le  industrie  che  trattano
          materie prime di facile deperimento ed il  cui  periodo  di
          lavorazione si svolge in  non  piu'  di  3  mesi  all'anno,
          ovvero  quando  nella  stessa  azienda  e  con  lo   stesso
          personale si compiano alcune delle suddette  attivita'  con
          un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi; 
                d)  i  servizi  ed  attivita'  il  cui  funzionamento
          domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi
          interessi  rilevanti  della  collettivita'  ovvero  sia  di
          pubblica utilita'; 
                e) attivita' che richiedano l'impiego di  impianti  e
          macchinari  ad  alta  intensita'  di  capitali  o  ad  alta
          tecnologia; 
                f) attivita' di cui all'articolo  7  della  legge  22
          febbraio 1934, n. 370; 
                g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e  13  del
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e  di  cui
          all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
              4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  speciali  che
          consentono la fruizione del riposo  settimanale  in  giorno
          diverso dalla domenica, nonche' le deroghe  previste  dalla
          legge 22 febbraio 1934, n. 370. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali ovvero, per i  pubblici  dipendenti,  con
          decreto del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          adottato sentite le organizzazioni sindacali  nazionali  di
          categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
          organizzazioni nazionali  dei  datori  di  lavoro,  saranno
          individuate le attivita' aventi le caratteristiche  di  cui
          al comma 3, che  non  siano  gia'  ricomprese  nel  decreto
          ministeriale 22  giugno  1935,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  n.  161
          del 12 luglio 1935, nonche'  quelle  di  cui  al  comma  2,
          lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e
          c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e  delle
          politche  sociali  ovvero  per  i  pubblici  dipendenti  il
          Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  provvede
          all'aggiornamento  e  alla  integrazione   delle   predette
          attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
          eccezioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  l'integrazione
          avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni  dal  deposito
          dell'accordo presso il Ministero stesso.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
          3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro): 
              «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. - 7. (Omissis). 
              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano
          prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
          presente decreto e  le  altre  norme  speciali  vigenti  in
          materia di tutela della salute e sicurezza  dei  lavoratori
          si applicano nei casi in cui la prestazione  sia  svolta  a
          favore di un  committente  imprenditore  o  professionista.
          Negli   altri   casi   si   applicano   esclusivamente   le
          disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque  esclusi
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia  di
          tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori  i  piccoli
          lavori  domestici  a  carattere   straordinario,   compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
          all'art. 9-bis. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
          la propria immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.". 
              -  La  legge  11  gennaio  1979,  n.  12   (Norme   per
          l'ordinamento della professione di consulente  del  lavoro)
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20. 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 3. 
              - La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97. 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   24
          dell'articolo  4  della  legge  28  giugno  2012,   n.   92
          (Disposizioni in materia di riforma del mercato del  lavoro
          in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro). - 1. - 23. (Omissis). 
              24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura
          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la
          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  via
          sperimentale per gli anni 2013-2015: 
                a) il padre lavoratore  dipendente,  entro  i  cinque
          mesi dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi
          dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro  il  medesimo
          periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi  per
          un ulteriore periodo di  due  giorni,  anche  continuativi,
          previo accordo con  la  madre  e  in  sua  sostituzione  in
          relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
          giorni goduto in sostituzione della madre  e'  riconosciuta
          un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS  pari  al  100
          per cento della retribuzione e per il  restante  giorno  in
          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   e'
          riconosciuta un'indennita' pari  al  100  per  cento  della
          retribuzione. Il  padre  lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
          preventiva comunicazione in  forma  scritta  al  datore  di
          lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
          quindici giorni prima  dei  medesimi.  All'onere  derivante
          dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede,  quanto
          a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui   all'articolo   24,   comma   27,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e,
          quanto a  13  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; 
                b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e  con
          le modalita'  di  cui  al  comma  25,  e'  disciplinata  la
          possibilita'  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al
          termine del periodo  di  congedo  di  maternita',  per  gli
          undici  mesi  successivi  e  in  alternativa   al   congedo
          parentale di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
          del 2001, la corresponsione di voucher  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri
          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
          servizi privati accreditati, da  richiedere  al  datore  di
          lavoro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto   legislativo    23    aprile    2004,    n.    124
          (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in  materia  di
          previdenza sociale e di lavoro,  a  norma  dell'articolo  8
          della L. 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art.  13  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
                a) l'identificazione dei lavoratori  trovati  intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego; 
                b) la specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
                c) le eventuali  dichiarazioni  rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione; 
                d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell' articolo 16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto,
          fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano, ai  sensi  dell'  articolo  13  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.».