Art. 55 
 
                       Premi di produttivita' 
 
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma
189 e' sostituito dal seguente: 
  «189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente  i  lavoratori
nell'organizzazione del lavoro,  con  le  modalita'  specificate  nel
decreto di cui al comma 188, e' ridotta di  venti  punti  percentuali
l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per  il  regime
relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su  una  quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non  superiore  a  800  euro.
Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del
lavoratore. Con riferimento  alla  quota  di  erogazioni  di  cui  al
presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e  le  somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sottoscritti  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i  contratti
stipulati anteriormente a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni gia' vigenti alla medesima data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   187
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "187. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di
          cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori  di  cui  ai
          commi 182 e 184 devono essere  erogati  in  esecuzione  dei
          contratti aziendali o territoriali di cui  all'articolo  51
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".