(( Art. 55-bis 
 
             Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
          13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il  diritto
          al lavoro dei disabili): 
              "Art. 13. (Incentivi alle assunzioni) 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          16  del  decreto  legislativo   4   marzo   2015,   n.   22
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183): 
              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              (Omissis).".