(( Art. 55-quinquies 
 
Disposizioni in materia di contributi  previdenziali  dei  lavoratori
                          transfrontalieri 
 
  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'  applicata   dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in  Italia  da  parte  della  gestione  della
previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i   superstiti   e
l'invalidita' svizzera (LPP), ivi  comprese  le  prestazioni  erogate
dagli enti o istituti svizzeri di  prepensionamento,  maturate  sulla
base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera
e in qualunque forma erogate». 
  2. All'articolo  38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera
b) del comma  13  si  applica,  con  riferimento  al  conto  corrente
costituito all'estero per l'accredito degli stipendi  o  degli  altri
emolumenti  derivanti  dalle  attivita'  lavorative  ivi   svolte   e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare  del  conto  eventualmente  cointestatari  o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  76  della  citata
          legge n. 413  del  1991,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 76. 
              1. Le rendite corrisposte  in  Italia  da  parte  della
          assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti  Svizzera
          (AVS),   maturata   sulla   base   anche   di    contributi
          previdenziali  tassati  alla  fonte   in   Svizzera,   sono
          assoggettate a ritenuta unica del  5  per  cento  da  parte
          degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per  il
          cui tramite l'AVS  Svizzera  le  eroga  ai  beneficiari  in
          Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e  Svizzera
          del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26  luglio  1975,  n.
          386, non  formano  piu'  oggetto  di  denuncia  fiscale  in
          Italia. 
              1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli
          intermediari  finanziari  italiani  che  intervengono   nel
          pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da  parte
          della  gestione  della  previdenza  professionale  per   la
          vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi
          comprese le  prestazioni  erogate  dagli  enti  o  istituti
          svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche  di
          contributi previdenziali tassati alla fonte in  Svizzera  e
          in qualunque forma erogate.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria 
              1. Gli enti che erogano prestazioni sociali  agevolate,
          comprese quelle erogate nell'ambito delle  prestazioni  del
          diritto   allo   studio   universitario,   a   seguito   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, comunicano  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  nei  termini  e  con
          modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
          base  di  direttive  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  i  dati   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle prestazioni  agevolate.  Le  informazioni
          raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'articolo  21  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328. 
              2. Con apposita  convezione  stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
              4. Al fine di razionalizzare le modalita'  di  notifica
          in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: 
              a) all'articolo 60, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1)  al  primo  comma,  lettera  a),  le  parole  «delle
          imposte» sono soppresse; 
              2)  al  primo  comma,  lettera  d),  le  parole  «dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente  al  competente   ufficio   imposte»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «da  apposita   comunicazione
          effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
          di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in  via
          telematica con modalita' stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 
              3) al secondo comma, le parole  «non  risultante  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse; 
              4) al terzo comma,  le  parole  «non  risultanti  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse e  le  parole  «della
          comunicazione prescritta nel  secondo  comma  dell'articolo
          36» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  dichiarazione
          prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
          del modello previsto per la  domanda  di  attribuzione  del
          numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   non   obbligati    alla    presentazione    della
          dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; 
              b) all'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  primo  comma
          e' inserito il seguente: «La notifica della  cartella  puo'
          essere eseguita, con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo   posta   elettronica   certificata,    all'indirizzo
          risultante dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.
          Tali elenchi sono consultabili, anche  in  via  telematica,
          dagli agenti della riscossione. Non si  applica  l'articolo
          149-bis del codice di procedura civile.». 
              5.  Al  fine  di  potenziare  ed  estendere  i  servizi
          telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
          Agenzie   fiscali,   nonche'   gli   enti    previdenziali,
          assistenziali  e  assicurativi,  con  propri  provvedimenti
          possono  definire  termini  e  modalita'   per   l'utilizzo
          esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della  posta
          elettronica certificata,  anche  a  mezzo  di  intermediari
          abilitati, per la presentazione da parte degli  interessati
          di denunce, istanze,  atti  e  garanzie  fideiussorie,  per
          l'esecuzione   di   versamenti    fiscali,    contributivi,
          previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
          richiesta   di   attestazioni    e    certificazioni.    Le
          amministrazioni ed  enti  indicati  al  periodo  precedente
          definiscono altresi' l'utilizzo dei  servizi  telematici  o
          della posta certificata, anche per gli atti,  comunicazioni
          o  servizi  dagli  stessi  resi.  Con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
          per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge   e'
          sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
          delle parti, la quale assume qualita'  di  fatto  ai  sensi
          dell'articolo  2704,  primo  comma,  del   codice   civile.
          All'articolo 3-ter, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  le  parole:  «trenta
          giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
              6. Data la valenza del codice  fiscale  quale  elemento
          identificativo di ogni soggetto, da indicare in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   Pubblica
          Amministrazione,   l'Amministrazione   finanziaria    rende
          disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso,  la
          possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili  in
          Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
          codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
          conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
          per favorire  la  qualita'  delle  informazioni  presso  la
          Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della   completa
          attivazione   dell'indice    delle    anagrafi    INA-SAIA,
          l'Amministrazione  finanziaria   rende   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico inserite nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto Nazionale di statistica  (ISTAT),
          ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30  dicembre
          2004, numero 311, nonche' ai  concessionari  e  gestori  di
          pubblici servizi ed, infine, ai privati che  cooperano  con
          le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il  codice
          fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed  i  dati
          anagrafici  ad  esso  correlati,  al  fine  di  verificarne
          l'esistenza  e  la  corrispondenza,  oltre  che  consentire
          l'acquisizione delle corrette  informazioni  ove  mancanti.
          Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula  di
          apposita  convenzione,  anche  con   le   modalita'   della
          cooperazione applicativa. 
              7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine
          anno, per importi complessivamente superiori  a  100  euro,
          relative a redditi di  pensione  di  cui  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
          euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici  rate,
          senza  applicazione  di  interessi,  a  partire  dal   mese
          successivo a quello in cui e' effettuato  il  conguaglio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi
          eredi, gli importi residui da versare. 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          richiesta degli interessati il cui reddito di pensione  non
          superi 18.000 euro, trattengono  l'importo  del  canone  di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
              9. 
              10.  All'articolo  3,  comma  24,   lettera   b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»,  sono
          inserite  le  seguenti:  «Ai  fini  e   per   gli   effetti
          dell'articolo  19,  comma  2,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              11. All'articolo 74 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  2,  lettera
          b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche'  l'esercizio
          di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
          privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
          all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche  agli  apporti
          effettuati  da  enti  pubblici  e  privati  di   previdenza
          obbligatoria. 
              12. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  del
          decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  non  si
          applicano,  limitatamente  al  periodo  compreso  tra   l'1
          gennaio 2010 e il  31  dicembre  2012,  ai  contributi  non
          versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
          data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
              13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo  4
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano: 
              a) alle persone fisiche che prestano lavoro  all'estero
          per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica  o
          amministrativa o per  un  suo  ente  locale  e  le  persone
          fisiche  che  lavorano  all'estero  presso   organizzazioni
          internazionali  cui  aderisce  l'Italia  la  cui  residenza
          fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
          criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
          in base ad accordi internazionali ratificati. Tale  esonero
          si  applica  limitatamente  al  periodo  di  tempo  in  cui
          l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; 
              b) ai soggetti residenti  in  Italia  che  prestano  la
          propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
          in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  con
          riferimento agli investimenti e alle  attivita'  estere  di
          natura finanziaria detenute nel Paese in  cui  svolgono  la
          propria attivita' lavorativa. 
              13.1. L'esonero dagli  obblighi  dichiarativi  previsto
          dalla lettera b) del comma 13 si applica,  con  riferimento
          al conto corrente  costituito  all'estero  per  l'accredito
          degli stipendi o degli  altri  emolumenti  derivanti  dalle
          attivita'  lavorative  ivi  svolte  e  limitatamente   alle
          predette somme, anche al coniuge e ai  familiari  di  primo
          grado del titolare del conto eventualmente cointestatari  o
          beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso. 
              13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo  il  comma  1  e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis.   La   variazione   delle   riserve    tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e   delle
          plusvalenze di cui all'articolo  87.  In  ogni  caso,  tale
          rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per  cento  e
          non superiore al 98,5 per cento». 
              13-ter.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  1-bis
          dell'articolo  111  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma  13-bis  del
          presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta  del
          50 per cento, anche  sul  versamento  del  secondo  acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              13-quater. In deroga  all'articolo  3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
          e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. A decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
          2013,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
          al citato comma 1-bis dell'articolo  111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario  2010   possono
          altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
          mille i soggetti gia'  inclusi  nel  corrispondente  elenco
          degli enti della ricerca  scientifica  e  dell'Universita',
          predisposto per  le  medesime  finalita',  per  l'esercizio
          finanziario    2009.    Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  procede  ad  effettuare,
          entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche  a  campione,
          tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
          posseggano anche al 30 giugno 2010 i  requisiti  che  danno
          diritto al beneficio. 
              13-sexies.  All'articolo  3-bis  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2,  e'  inserito
          il seguente: 
              «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si
          applicano  alle  societa'   a   prevalente   partecipazione
          pubblica.». 
              13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: 
              «tt-bis) le prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito».".