(( Art. 57-ter 
 
Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015,  n.
  208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti  per  la
  produzione di energia elettrica alimentati da  biomasse,  biogas  e
  bioliquidi sostenibili 
 
  1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le  parole:  «Entro  il  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  151  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "151. Entro il 31 dicembre 2017, i  produttori  interessati
          dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano  al
          Ministero dello sviluppo  economico  le  autorizzazioni  di
          legge possedute per l'esercizio dell'impianto,  la  perizia
          asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e
          di   produttivita'   dell'impianto   e    il    piano    di
          approvvigionamento delle materie prime, nonche'  gli  altri
          elementi necessari per la notifica alla Commissione europea
          del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della
          verifica di compatibilita' con la disciplina in materia  di
          aiuti di Stato a favore dell'ambiente  e  dell'energia  per
          gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01
          della Commissione, del 28 giugno 2014.".