(( Art. 57-ter Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili 1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: "151. Entro il 31 dicembre 2017, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.".