Art. 59 
 
                          Transfer pricing 
 
  1. All'articolo 110, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne
deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per
l'applicazione del presente comma.». 
  2.  Dopo  l'articolo  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente: 
  «Art.  31-quater  (Rettifica  in  diminuzione   del   reddito   per
operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale). -  1.
La rettifica in diminuzione del  reddito  di  cui  all'articolo  110,
comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, puo' essere riconosciuta: 
    a)  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le   autorita'
competenti degli Stati esteri a seguito  delle  procedure  amichevoli
previste  dalle   convenzioni   internazionali   contro   le   doppie
imposizioni   sui   redditi   o   ((   dalla   Convenzione   relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta  a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo  1993,
n. 99; )) 
    b)  a  conclusione  dei  controlli  effettuati   nell'ambito   di
attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano  condivisi
dagli Stati partecipanti; 
    c) a seguito di istanza da parte del contribuente da  presentarsi
secondo le modalita' e  i  termini  previsti  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di  una  rettifica  in
aumento definitiva e conforme  al  principio  di  libera  concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che  consenta  un  adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la  facolta'  per
il  contribuente  di   richiedere   l'attivazione   delle   procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  110  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 110. Norme generali sulle valutazioni 
              1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002. 
              a) i maggiori o  i  minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
              b) la lettera d) del comma 1 si  applica  solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; 
              c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti durante il  periodo  di  possesso  per  la  quota
          esclusa dalla formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni  dell'articolo  9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          utilizzato  nel  bilancio  in  base  ai  corretti  principi
          contabili e  le  differenze  rispetto  ai  saldi  di  conto
          dell'esercizio precedente non  concorrono  alla  formazione
          del reddito. Per  le  imprese  che  intrattengono  in  modo
          sistematico rapporti in  valuta  estera  e'  consentita  la
          tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
          del cambio utilizzato nel  bilancio  in  base  ai  corretti
          principi contabili ai saldi dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i
          componenti negativi di cui ai commi  1  e  6  dell'articolo
          102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
          107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se  questa
          e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono determinati  con  riferimento
          alle condizioni e ai prezzi che  sarebbero  stati  pattuiti
          tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di  libera
          concorrenza e in circostanze comparabili, se ne  deriva  un
          aumento del reddito. La medesima  disposizione  si  applica
          anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo  le
          modalita' e alle condizioni di cui  all'articolo  31-quater
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
          migliori  pratiche  internazionali,  le  linee  guida   per
          l'applicazione del presente comma. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  ,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. Sono tuttavia applicabili  i  tassi  di  cambio
          alternativi    forniti    da    operatori    internazionali
          indipendenti      utilizzati       dall'impresa       nella
          contabilizzazione delle operazioni in  valuta,  purche'  la
          relativa quotazione sia resa disponibile  attraverso  fonti
          di informazione pubbliche e verificabili. 
              10. 
              11. 
              12. 
              12-bis.".