(( Art. 60-sexies 
 
                    Cartolarizzazione di crediti 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 3, dopo  la  lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»; 
  b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti  deteriorati  da  parte  di
banche e intermediari finanziari). - 1.  Alle  cessioni  di  crediti,
qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti  da  banche  e  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del  testo  unico  bancario  aventi
sede legale in Italia, si  applicano  altresi'  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo  3  che  si
sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere
finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero  di
tali crediti e a favorire il ritorno in bonis  del  debitore  ceduto,
nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 
  3. Nell'ambito di piani di  riequilibrio  economico  e  finanziario
concordati con il soggetto cedente o di accordi  stipulati  ai  sensi
degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267,  ovvero  di  analoghi  accordi  o  procedure  volti  al
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di
legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono
acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri  titoli  e  strumenti
partecipativi derivanti dalla conversione di parte  dei  crediti  del
cedente  e  concedere  finanziamenti  al  fine   di   migliorare   le
prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire
il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano  in  questo
caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del  codice
civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e
altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli  effetti
della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori  ceduti  e
sono destinate  in  via  esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti
incorporati  nei   titoli   emessi   e   al   pagamento   dei   costi
dell'operazione. 
  4. Puo' essere costituita una  societa'  veicolo,  nella  forma  di
societa' di  capitali,  avente  come  oggetto  sociale  esclusivo  il
compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione  di  cartolarizzazione,  i  beni  immobili  e  mobili
registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in
qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
ivi compresi i beni oggetto di contratti  di  locazione  finanziaria,
anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti  derivanti  da
tali  contratti.  Le  somme  in  qualsiasi  modo   rivenienti   dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali  beni  e  diritti,  dovute
dalla societa' veicolo alla  societa'  di  cartolarizzazione  di  cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della  presente  legge,
ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate  in  via
esclusiva al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei  titoli
emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. 
  5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto
di  locazione  finanziaria,  i  relativi   contratti   di   locazione
finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti  dalla  risoluzione
di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve  essere
consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte  di
un  gruppo  bancario,  e  deve  essere  costituita   per   specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a  essere  liquidata  una
volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni  dell'oggetto  sociale,
delle possibilita'  operative  e  della  capacita'  di  indebitamento
devono risultare dalla  disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli
adempimenti  derivanti  dai  contratti  e   rapporti   di   locazione
finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono  eseguiti  dal
soggetto che presta i servizi  indicati  nell'articolo  2,  comma  3,
lettera  c),  ovvero   da   un   soggetto   abilitato   all'esercizio
dell'attivita' di locazione  finanziaria  individuato  ai  sensi  del
comma 8 del presente articolo. Le  disposizioni  in  materia  fiscale
applicabili alle  societa'  che  esercitano  attivita'  di  locazione
finanziaria  si  applicano  integralmente   alla   societa'   veicolo
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria  e  dei
beni  derivanti  da  tale  attivita'.  Alle  cessioni   di   immobili
effettuate dalla medesima  societa'  si  applicano  integralmente  le
agevolazioni  originariamente  previste   dall'articolo   35,   comma
10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo  4,  comma  2,  le  cessioni
effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi  del
presente articolo, aventi  ad  oggetto  crediti  non  individuati  in
blocco,  sono  pubblicate  mediante  iscrizione  nel  registro  delle
imprese e  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del  cessionario,
della  data  di  cessione,  delle  informazioni   orientative   sulla
tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul  periodo
in cui tali rapporti  sono  sorti  o  sorgeranno,  nonche'  del  sito
internet in cui il cedente e il cessionario  renderanno  disponibili,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti  che  ne  faranno
richiesta. Dalla data di pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori  ceduti
si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni  nei
pubblici  registri  degli  atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di
locazione finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza  necessita'
di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi'  applicabili  le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste  per  i
crediti ceduti. 
  7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti  e
dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo  3  e'  affidata  a  una  banca  o  a  un  intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico bancario. 
  8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di  cartolarizzazione
individua  un  soggetto  di  adeguata  competenza  e   dotato   delle
necessarie  abilitazioni  o  autorizzazioni   in   conformita'   alle
disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse
dei portatori dei titoli, compiti di  gestione  o  amministrazione  e
potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una  banca,  un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo  106
del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o
una societa' di gestione del risparmio, lo stesso  soggetto  verifica
altresi' la  conformita'  dell'attivita'  e  delle  operazioni  della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge  e  al
prospetto informativo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della
          legge  30  aprile  1999,   n.   130   (Disposizioni   sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. Programma dell'operazione. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione    siano    offerti    ad     investitori
          professionali,  il  prospetto   informativo   contiene   le
          seguenti indicazioni: 
              a) il soggetto cedente,  la  societa'  cessionaria,  le
          caratteristiche  dell'operazione,  con  riguardo   sia   ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; 
              b) i soggetti incaricati di curare  l'emissione  ed  il
          collocamento dei titoli; 
              c) i soggetti incaricati della riscossione dei  crediti
          ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento; 
              d) le condizioni in presenza delle quali,  a  vantaggio
          dei portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla  societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati; 
              e) le condizioni in presenza delle  quali  la  societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i fondi derivanti dalla gestione  dei  crediti  ceduti  non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli; 
              f)  le  eventuali  operazioni  finanziarie   accessorie
          stipulate   per   il   buon   fine    dell'operazione    di
          cartolarizzazione; 
              g) il contenuto minimo essenziale dei titoli  emessi  e
          l'indicazione delle  forme  di  pubblicita'  del  prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli; 
              h) i costi dell'operazione e le condizioni  alle  quali
          la  societa'  cessionaria   puo'   detrarli   dalle   somme
          corrisposte dal debitore o  dai  debitori  ceduti,  nonche'
          l'indicazione degli utili  previsti  dall'operazione  e  il
          percettore; 
              i) gli eventuali  rapporti  di  partecipazione  tra  il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria; 
              i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8. 
              (Omissis).".