(( Art. 60-sexies
Cartolarizzazione di crediti
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
«i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;
b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di
banche e intermediari finanziari). - 1. Alle cessioni di crediti,
qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi
sede legale in Italia, si applicano altresi' le disposizioni del
presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si
sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere
finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di
tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto,
nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario
concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi
degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di
legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono
acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti
partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del
cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le
prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire
il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo
caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice
civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e
altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti
della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e
sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi
dell'operazione.
4. Puo' essere costituita una societa' veicolo, nella forma di
societa' di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il
compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili
registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in
qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria,
anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da
tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute
dalla societa' veicolo alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge,
ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli
emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto
di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione
finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione
di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di
un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una
volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale,
delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento
devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli
adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione
finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio
dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del
comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale
applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione
finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei
beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili
effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le
agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma
10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni
effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del
presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in
blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario,
della data di cessione, delle informazioni orientative sulla
tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo
in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito
internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno
richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti
si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita'
di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i
crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e
dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo
unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione
individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle
necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle
disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse
dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e
potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106
del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o
una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica
altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al
prospetto informativo». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Programma dell'operazione.
1. - 2. (Omissis).
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria;
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
(Omissis).".