Art. 21 
 
               Registrazione e aggiornamento dei dati 
 
  1. L'INI provvede alla  registrazione  dei  dati  cui  al  presente
decreto secondo le  modalita'  e  i  limiti  temporali  previsti  dai
decreti attuativi del comma  7  dell'art.  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2. A fronte del decesso di un assistito, l'ANA ne da' comunicazione
a INI che provvede all'aggiornamento dei  dati  di  cui  al  presente
decreto secondo le modalita' previste dai decreti attuativi del comma
7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.