Art. 21 Registrazione e aggiornamento dei dati 1. L'INI provvede alla registrazione dei dati cui al presente decreto secondo le modalita' e i limiti temporali previsti dai decreti attuativi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2. A fronte del decesso di un assistito, l'ANA ne da' comunicazione a INI che provvede all'aggiornamento dei dati di cui al presente decreto secondo le modalita' previste dai decreti attuativi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.