Art. 22. 
                         Circuiti regionali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  agli  organismi  senza  scopo  di
lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono,  in
idonei spazi, attivita' di distribuzione, promozione e formazione del
pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualita',  e  che
non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente  o
indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita'  anche  in
una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di
un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai  sensi  del  presente
articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto  previsto
nell'articolo 38, comma 3. 
  2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e'  subordinata  ai
seguenti requisiti: 
    a) programmazione di  un  minimo  di  cento  recite  o  concerti,
relative ai settori di attivita' cui al presente Capo, rispondenti  a
chiari requisiti di professionalita'  e  di  qualita'  artistica.  La
programmazione  complessiva  deve  essere   effettuata   per   almeno
l'ottanta per cento da organismi  di  nazionalita'  italiana  e/o  di
Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo  da  garantire
la  programmazione  in  un   minimo   di   dodici   piazze,   un'equa
distribuzione sul territorio regionale e la presenza  complessiva  di
almeno sei diversi organismi  ospitati;  le  rappresentazioni  devono
essere effettuate in idonei spazi, ovvero in  ambiti  diversi  muniti
delle prescritte autorizzazioni; 
    b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
    c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o
di altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
idonea documentazione.