Art. 23. Programmazione di attivita' concertistiche e corali 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alla programmazione di attivita' concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti. 2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu' del dieci per cento della attivita' programmata. 3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione quantitativa, alla voce artista o formazione si deve indicare, al momento della compilazione, l'artista o la formazione comunque composta - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - nell'ambito della programmazione annuale dell'organismo istante. Ciascun artista o formazione e' considerata una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.