Art. 23. 
         Programmazione di attivita' concertistiche e corali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo alla programmazione  di  attivita'
concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14  agosto
1967, n. 800, agli organismi che organizzino  in  Italia,  nell'anno,
almeno quindici concerti. 
  2.  Sono  ammesse  rappresentazioni  di  danza,  anche  su  musiche
registrate,  per  non  piu'  del  dieci  per  cento  della  attivita'
programmata. 
  3. Al fine del calcolo  dei  punteggi  in  merito  alla  dimensione
quantitativa, alla voce artista o formazione  si  deve  indicare,  al
momento  della  compilazione,  l'artista  o  la  formazione  comunque
composta - indipendentemente dal  numero  di  concerti  effettuati  -
nell'ambito  della  programmazione  annuale  dell'organismo  istante.
Ciascun artista o formazione e' considerata una sola  volta  al  fine
del calcolo del relativo punteggio  quantitativo,  ad  eccezione  del
caso  in  cui  la  formazione  preveda  al  suo  interno   componenti
artistiche differenti.