Art. 24. 
                              Festival 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36
della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo  nazionale
e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo  sviluppo
della  cultura  musicale,  alla  integrazione  della  musica  con  il
patrimonio artistico e alla promozione del turismo  culturale,  anche
con riguardo alla musica popolare  contemporanea  di  qualita'.  Tali
manifestazioni  devono  comprendere  una  pluralita'  di   spettacoli
ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente  progetto
culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati  in
uno spazio territoriale identificato e limitato. 
  2. Il contributo e' subordinato ai seguenti requisiti: 
    a) sostegno di uno o piu' enti pubblici; 
    b) direzione artistica  in  esclusiva,  relativamente  all'ambito
musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati; 
    c)  disponibilita'  di  una   stabile   ed   autonoma   struttura
tecnico-organizzativa; 
    d) programmazione di almeno quindici recite o  concerti,  per  un
minimo di cinque spettacoli; 
    e) prevalenza di esecutori di nazionalita' italiana  o  di  Paesi
UE. 
  3.  Sono  ammesse  rappresentazioni  di  danza,  anche  su  musiche
registrate,  per  non  piu'  del  dieci  per  cento  della  attivita'
programmata e spettacoli teatrali per non piu' del cinque  per  cento
dell'attivita' programmata. 
  4.  Le  istanze  presentate  dai  festival  musicali  e  operistici
italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio -
all'inizio del triennio di riferimento e  per  tutta  la  durata  del
medesimo  -  possono  essere  valutate  a  parte  nell'ambito  di  un
ulteriore settore.