Art. 24. Festival 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualita'. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato. 2. Il contributo e' subordinato ai seguenti requisiti: a) sostegno di uno o piu' enti pubblici; b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati; c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli; e) prevalenza di esecutori di nazionalita' italiana o di Paesi UE. 3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu' del dieci per cento della attivita' programmata e spettacoli teatrali per non piu' del cinque per cento dell'attivita' programmata. 4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.