Art. 30 
 
Capacita' di trattamento dei  dati  per  la  gestione  delle  licenze
  multiterritoriali per i diritti su opere musicali online 
 
  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  dispongono
di strutture adeguate al trattamento efficiente  e  trasparente,  per
via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini
della corretta  identificazione  delle  opere  musicali  incluse  nel
repertorio e del controllo del  loro  uso,  della  fatturazione  agli
utilizzatori, della riscossione dei  proventi  dei  diritti  e  della
distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. 
  2. Ai fini del  comma  1,  gli  organismi  di  gestione  collettiva
assicurano almeno i seguenti requisiti: 
    a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o
in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a
rappresentare; 
    b)  puntuale  identificazione,  integralmente  o  in  parte,  con
particolare riferimento  a  ciascun  territorio  di  pertinenza,  dei
diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o  parte
di essa che gli organismi di gestione collettiva sono  autorizzati  a
rappresentare; 
    c) utilizzo di identificatori univoci al fine  di  individuare  i
titolari dei  diritti  e  le  opere  musicali,  tenendo  conto  degli
standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore  e
sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea; 
    d) utilizzo di strumenti adeguati  ad  identificare  e  risolvere
tempestivamente e efficacemente  eventuali  discrepanze  rispetto  ai
dati in possesso  di  altri  organismi  di  gestione  collettiva  che
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali
online.