Art. 32 
 
            Correttezza delle informazioni sui repertori 
                          multiterritoriali 
 
  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  dispongono
di procedure  che  consentono  ai  titolari  dei  diritti,  ad  altri
organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di
chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco  dei  requisiti  di
cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni  fornite  a  norma
dell'articolo   31,   laddove   i   predetti    soggetti    ritengano
ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti.  Nel
caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate,
gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio. 
  2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari
dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi  quelli  rappresentati
ai  sensi  dell'articolo  46,  possano  trasmettere  loro   per   via
elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui  propri
diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per  consentire
ai titolari dei diritti di trasmettere le predette  informazioni,  si
applicano  nei  limiti  del  possibile  gli  standard  e  le   prassi
settoriali volontari relativi  allo  scambio  di  dati  sviluppati  a
livello internazionale o dell'Unione europea. 
  3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad  altro
organismo di gestione collettiva un mandato  per  la  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  ai
sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante  applica  altresi'
il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti
le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo  di
gestione  collettiva  mandatario,  salvo  diverso  accordo  tra   gli
organismi di gestione collettiva.