Art. 33 Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione 1. Gli organismi di gestione collettiva verificano il corretto utilizzo delle opere musicali online in relazione ai diritti concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online per tali diritti. 2. I fornitori di servizi online comunicano tempestivamente agli organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato delle opere musicali online o dei diritti esercitati. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilita' di dichiarare per via elettronica le predette informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalita' di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati. 3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea, quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a causa del suo formato se l'organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore. 4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la comunicazione dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, e in base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e' possibile sulla base delle informazioni fornite e del formato utilizzato. 5. Gli organismi di gestione collettiva adottano misure adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o piu' organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online o sullo stesso materiale protetto.
Note all'art. 33: - Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.