Art. 34 Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari dei diritti 1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtu' di tali licenze subito dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. 2. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del comma 1 almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti: a) il periodo in cui sono avvenuti gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui essi hanno avuto luogo; b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per le quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte; c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online. 3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad altro organismo di gestione collettiva mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 35 e 36, l'organismo di gestione collettiva mandatario corrisponde accuratamente e senza indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1 e gli fornisce altresi' le informazioni di cui al comma 2. L'organismo di gestione collettiva mandante e' responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli organismi di gestione collettiva diversamente concordato.