Art. 24 
 
 
               Fondo nazionale per il servizio civile 
 
  1. Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo  nazionale
per il servizio civile, istituito ai  sensi  dell'articolo  19  della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di  cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche'  le  risorse
comunitarie destinate all'attuazione  degli  interventi  di  servizio
civile universale. Resta ferma la possibilita' per i soggetti privati
di concorrere alle forme di finanziamento previste  dall'articolo  11
della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
  2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti  previsti  dal  presente
decreto,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    cura
l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al
Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro
il 31 gennaio dell'anno di  riferimento,  un  apposito  documento  di
programmazione finanziaria, previo parere  della  Consulta  nazionale
del servizio civile universale e della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il documento di programmazione  finanziaria  puo'  essere
variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza
e sussistano adeguate risorse finanziarie  disponibili.  La  nota  di
variazione e' predisposta con le stesse formalita' del  documento  di
programmazione  finanziaria  entro  il  30  settembre  dell'anno   di
riferimento. 
  3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in
relazione alle risorse disponibili stabilisce: 
    a)  il  contingente  complessivo  degli  operatori  volontari  da
avviare al servizio civile universale nell'anno  di  riferimento  con
l'indicazione del numero di: 
  1. operatori volontari da avviare in Italia; 
  2. operatori volontari da avviare all'estero; 
  3. operatori volontari  impegnati  in  interventi  in  Italia,  che
possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea
secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1; 
  4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi  e
ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002,  n.
288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
  b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le  spese  di
funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo  2001,  n.
64; 
  c) la quota  di  risorse  del  Fondo  vincolata,  a  richiesta  dei
conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge  6  marzo
2001, n. 64, allo sviluppo di  programmi  di  intervento  in  aree  e
settori di impiego specifico; 
  d) la quantificazione e le modalita' di erogazione  dei  contributi
da erogare alle regioni o province autonome per le attivita'  di  cui
all'articolo 7, comma 3, nonche' la quota relativa ai  contributi  da
erogare agli enti di servizio civile universale per le  attivita'  di
cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; 
  e) la quantificazione dell'assegno mensile  da  corrispondere  agli
operatori volontari in Italia e  all'estero,  nonche'  gli  eventuali
oneri assicurativi e accessori. 
  4. Al Fondo nazionale per il servizio civile  di  cui  al  presente
articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  16  settembre  1999,  n.  324,  convertito  con
modificazioni dalla legge  12  novembre  1999,  n.  424,  nonche'  le
disposizioni del  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  e
successive modificazioni e  le  previsioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22  novembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
          1998, n. 230  (Nuove  norme  in  materia  di  obiezione  di
          coscienza): 
              «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998,   e   corrispondenti   proiezioni   per   gli    anni
          successivi.». 
              - Per il testo dell'art. 11 della legge 6  marzo  2001,
          n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)  si  veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze  in  favore  dei  grandi
          invalidi): 
              «Art.  1   (Assegno   sostitutivo   dell'accompagnatore
          militare). - 1. (Omissis). 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2003,  qualora  gli  enti
          preposti non siano in grado di  procedere,  entro  sessanta
          giorni dalla ricezione  della  richiesta,  all'assegnazione
          degli accompagnatori di cui al secondo comma  dell'art.  21
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come  sostituito
          dal comma 1  del  presente  articolo,  ai  grandi  invalidi
          affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
          2), 3) e 4),  secondo  comma,  e  A-bis)  della  tabella  E
          allegata al medesimo testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
          di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di  un
          accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva  o
          di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,  in
          sostituzione, un assegno mensile esente da imposte  di  878
          euro per dodici mensilita', nei limiti  dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 3, comma 1. 
              3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui  al
          comma 2 puo'  essere  adeguato  con  apposito  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  delle
          risorse del fondo di cui all'art. 2. 
              4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro  il
          30 aprile di ciascun anno, con decreto del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  si  procede  all'accertamento  del  numero  degli
          assegni   corrisposti   a   tale   data   in   sostituzione
          dell'accompagnatore e, fatta salva  l'applicazione  in  via
          prioritaria della  disposizione  di  cui  al  comma  2,  si
          provvede, nell'ambito delle risorse  disponibili  e  previa
          definizione   delle   procedure   da   seguire    per    la
          corresponsione dei benefici economici, alla  determinazione
          del numero degli  assegni  che  potranno,  a  tale  titolo,
          essere  liquidati  agli  altri  aventi  diritto,  dando  la
          precedenza  a  coloro  che  abbiano  fatto  richiesta   del
          servizio di accompagnamento almeno una volta  nel  triennio
          precedente la data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge e ai quali gli enti  preposti  non  siano  stati  ne'
          siano in grado di assicurarlo. Ove  spettante,  nell'ambito
          delle risorse disponibili, in favore  dei  grandi  invalidi
          affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
          2), 3) e  4),  secondo  comma  e  A-bis)  della  tabella  E
          allegata al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 915 del  1978,  verra'  corrisposto  un
          assegno sostitutivo mensile esente da imposte  pari  a  878
          euro per dodici mensilita'; per i soggetti  con  infermita'
          di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
          della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
          misura ridotta al 50 per cento. 
              5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
          legge  provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti   gia'
          competenti alla liquidazione dei trattamenti  pensionistici
          agli aventi diritto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  40  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 40 (Utilizzo degli obiettori di coscienza  e  dei
          volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori
          dei ciechi civili). - 1. Gli obiettori di coscienza di  cui
          alla legge 8  luglio  1998,  n.  230,  e  i  volontari  del
          servizio civile nazionale di cui alla legge 6  marzo  2001,
          n. 64, possono essere  impiegati  per  lo  svolgimento  del
          servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di  cui  alla
          legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta. 
              2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1  i
          ciechi  civili  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   o
          sociale o abbiano la  necessita'  dell'accompagnamento  per
          motivi sanitari. 
              3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2
          e' certificata  dal  datore  di  lavoro  per  i  lavoratori
          dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali  per  i
          lavoratori autonomi, dagli enti o  dalle  associazioni  per
          coloro  che  svolgono  attivita'  sociale,  dal  medico  di
          famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per  motivi
          sanitari e per periodi determinati. 
              4. L'indennita' di accompagnamento ai  ciechi  assoluti
          prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del
          1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti
          istituita dall'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
          sono ridotte di 93 euro mensili nel  periodo  nel  quale  i
          beneficiari  delle  suddette  indennita'  usufruiscono  del
          servizio di accompagnamento di cui al presente articolo. 
              5.  Le  economie  derivanti   dall'applicazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  4  sono  utilizzate   per
          incrementare in misura equivalente il Fondo  nazionale  per
          le politiche sociali di cui all'art. 59,  comma  44,  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449,   e    successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge  6  marzo
          2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): 
              «Art. 7 (Ufficio nazionale per il servizio  civile).  -
          1. L'Ufficio nazionale  per  il  servizio  civile,  di  cui
          all'art.  8  della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  cura
          l'organizzazione,  l'attuazione  e   lo   svolgimento   del
          servizio   civile   nazionale,   fino   alla   costituzione
          dell'Agenzia per il servizio civile  di  cui  all'art.  10,
          comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio
          nazionale per il servizio  civile  approva  i  progetti  di
          impiego  predisposti  dalle   amministrazioni   statali   e
          regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
          nonche' dagli enti locali e dagli altri  enti  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 11 della  legge  n.  230  del
          1998, assicurando e coordinando la coerenza di  progetti  e
          convenzioni con le finalita'  della  presente  legge  e  la
          programmazione nazionale. 
              3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per
          il servizio civile sono definite con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri nel limite  massimo  del  5  per
          cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per  il
          servizio civile, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). 
              4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'art. 10, comma 7,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede  la
          costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle  regioni  e
          nelle province autonome di Trento e di Bolzano,  dotate  di
          autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di
          consultazione con le regioni, le province  autonome  e  gli
          enti locali.». 
              - Per il testo dell'art. 11 della legge 6  marzo  2001,
          n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)  si  veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  16
          settembre 1999, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia  di
          servizio  civile),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 novembre 1999, n. 424: 
              «Art. 1. - 1. E' istituita la contabilita' speciale del
          Fondo nazionale per il servizio civile di cui  all'art.  19
          della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il  Fondo  e'  integrato
          per l'anno 1999 di lire 51 miliardi. 
              2.   Al   relativo   onere   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando  per  l'anno  1999
          quanto a lire 20 miliardi  l'accantonamento  relativo  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a lire 25,776
          miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro
          e della previdenza sociale e quanto a lire  5,224  miliardi
          l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123
          (Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31 dicembre 2009, n.  196)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia  finanziaria  e
          contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2010,  n.
          286.