Art. 25 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.