Art. 26 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Fino all'approvazione del primo  Piano  triennale,  il  servizio
civile universale si attua, in  via  transitoria,  con  le  modalita'
previste dalla previgente normativa in  materia  di  servizio  civile
nazionale. 
  2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione  dell'articolo
6, le funzioni ivi previste e  ogni  ulteriore  adempimento  relativo
alla  realizzazione  del   servizio   civile   universale,   comprese
l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per  il  servizio
civile di cui all'articolo 24, sono  svolti  dal  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  competente  in  materia  di
servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  agli  enti  di   servizio   civile
universale delle sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  22,
comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo  3-bis,  comma
2, della legge 6 marzo 2001, n.  64,  si  intende  riferito  anche  a
«programmi di intervento». 
  4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della  legge
11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1,
e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto. 
  5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Poletti, Ministro del lavoro e 
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Alfano, Ministro degli affari 
                                  esteri e della cooperazione 
                                  internazionale 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                  Padoan, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per il testo dell'art. 3-bis, comma 2, della legge  6
          marzo  2001,  n.  64  (Istituzione  del   servizio   civile
          nazionale) si veda nelle note all'art. 22. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77  (Disciplina  del
          Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6
          marzo 2001, n. 64): 
              «Art. 9  (Trattamento  economico  e  giuridico).  -  1.
          L'attivita' svolta nell'ambito  dei  progetti  di  servizio
          civile non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di
          lavoro e non comporta la  sospensione  e  la  cancellazione
          dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 
              2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto  di
          servizio civile compete un assegno per il servizio  civile,
          non superiore al  trattamento  economico  previsto  per  il
          personale militare volontario in ferma annuale, nonche'  le
          eventuali indennita' da corrispondere in caso  di  servizio
          civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i  benefici
          volti a compensare la condizione militare.  La  misura  del
          compenso dovuto ai volontari del servizio civile  nazionale
          e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
          Fondo nazionale per il servizio civile 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  28,  comma  2,  della
          legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale  sulla
          cooperazione internazionale per lo sviluppo): 
              «Art.  28   (Personale   impiegato   all'estero   nelle
          attivita' di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo.
          Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti). -  1.
          (Omissis). 
              2.  L'Italia  riconosce  e  promuove  il   volontariato
          prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione  allo
          sviluppo. Le organizzazioni della  societa'  civile  e  gli
          altri soggetti di cui  all'art.  26  possono  impiegare  il
          personale di cui al comma 1 del presente articolo  anche  a
          titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto  di
          lavoro.  In  questo  caso,  l'inquadramento  giuridico   ed
          economico di  detto  personale  e'  parametrato  su  quello
          stabilito dall'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo
          5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri
          integralmente a carico delle organizzazioni e  degli  altri
          soggetti di cui al secondo periodo del presente comma. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  5  aprile  2002,   n.   77
          (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
          2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), abrogato  dal  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  aprile
          2002, n. 99.