Art. 53 
 
 
                                (APE) 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  179,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative  di
cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti il momento di decorrenza  dell'indennita'  di
cui  al  comma  181  della  medesima  legge  le  medesime   attivita'
lavorative   non   hanno   subito   interruzioni   per   un   periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
la  predetta  decorrenza  per  un  periodo  corrispondente  a  quello
complessivo di interruzione. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  199,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita'  lavorative  di
cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti il  momento  del  pensionamento  le  medesime
attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo
di interruzione. 
  3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo
possono essere ceduti, in tutto o in parte,  all'interno  del  gruppo
del soggetto finanziatore  o  a  istituzioni  finanziarie  nazionali,
comunitarie e internazionali, anche ai sensi della  legge  30  aprile
1999, n. 130,  senza  le  formalita'  e  i  consensi  previsti  dalla
disciplina che  regola  la  cessione  del  credito  e  conservano  le
medesime garanzie  e  le  coperture  assicurative  che  assistono  il
finanziamento."