Art. 56 
 
 
                            (Patent box) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
  a) al comma 39, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo  di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche' da processi,  formule  e  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente  tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo, in quanto esclusi per  il  50  per  cento  del  relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai
redditi  derivanti  dall'utilizzo  congiunto  di  beni   immateriali,
collegati tra loro da vincoli di  complementarieta',  ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo  o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
immateriali  utilizzati  congiuntamente  siano  compresi   unicamente
quelli indicati nel primo periodo."; 
  b) al comma 40 la parola  "terzo"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"quarto"; 
  c) il comma 42-ter e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano: 
  a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare,  per
i periodi d'imposta per i quali  le  opzioni,  di  cui  al  comma  37
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016; 
  b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno  solare,
a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le  opzioni,  di  cui  al
comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  sono
esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. 
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  vigenti   anteriormente   alle
modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non  oltre  il  30  giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi  due  periodi
d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. 
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  adottate  le
disposizioni di revisione del  decreto  interministeriale  30  luglio
2015 recante le disposizioni di attuazione  dei  commi  da  37  a  43
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  al  fine  di
coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni  recate  ai
commi 1, 2 e 3 nonche' di stabilire le modalita'  per  effettuare  lo
scambio spontaneo di informazioni relativo  alle  opzioni  esercitate
per i marchi d'impresa.