Art. 57 (Attrazione per gli investimenti) 1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "start-up innovative" e "start-up innovativa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "PMI." 2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: "periodo minimo di investimento", le parole: "sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie," sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,"; b) al comma 94, dopo le parole: "I redditi", le parole: "diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti: "95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate. 95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89. 95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo."; d) al comma 101, dopo le parole: "investimenti qualificati indicati al", le parole: "comma 90" sono sostituite dalle seguenti: "comma 102"; e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"; f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: "113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti qualificati effettuati.". 3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".