Art. 22 Criteri di calcolo del contributo 1. Le risorse assegnate al sostegno delle imprese editrici di periodici di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono suddivise, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, in due stanziamenti destinati rispettivamente ai periodici editi in Italia e a quelli editi all'estero. 2. Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti di cui al comma 1, una quota, pari al 10 per cento, e' attribuita in parti uguali agli aventi titolo; la restante quota e' destinata al rimborso dei costi di produzione della testata ed alla remunerazione per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale. 3. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi alla produzione della testata su carta e in formato digitale, in parallelo con l'edizione cartacea, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, nell'anno di riferimento del contributo: a) costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, fino ad un importo complessivo di 50.000 euro; per i periodici editi all'estero, per personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa; b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento; c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. 4. I costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono rimborsati nella misura del 50 per cento; quelli di cui al comma 3, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento. 5. La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, e' calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna copia. Se il prezzo effettivo di vendita, convertito in euro ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e' inferiore all'importo indicato nel presente comma, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie distribuite e vendute si intendono quelle indicate agli articoli 6 e 8, comma 12. 6. Il contributo non puo' superare il limite massimo del 5 per cento del corrispondente stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.