Art. 22 
 
 
                  Criteri di calcolo del contributo 
 
  1. Le risorse assegnate  al  sostegno  delle  imprese  editrici  di
periodici di cui all'articolo  21,  commi  1  e  2,  sono  suddivise,
conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24, comma  2,  in  due
stanziamenti destinati rispettivamente ai periodici editi in Italia e
a quelli editi all'estero. 
  2. Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti di cui al comma  1,
una quota, pari al 10 per cento, e' attribuita in parti  uguali  agli
aventi titolo; la restante quota e' destinata al rimborso  dei  costi
di produzione della  testata  ed  alla  remunerazione  per  le  copie
vendute, secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  nel  presente
articolo. In caso di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  agli
aventi  titolo   spettano   contributi   diretti   mediante   riparto
proporzionale. 
  3.  Sono  ammessi  al  rimborso  i  seguenti  costi  connessi  alla
produzione della testata su carta e in formato digitale, in parallelo
con l'edizione cartacea, secondo le modalita' di cui all'articolo  7,
commi 1 e 2, nell'anno di riferimento del contributo: 
    a) costo per i giornalisti e per il personale dipendente  addetto
alla produzione della testata, fino  ad  un  importo  complessivo  di
50.000  euro;  per  i  periodici  editi  all'estero,  per   personale
dipendente si intende quello assunto secondo la normativa  del  Paese
dove ha luogo la prestazione lavorativa; 
    b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa  delle
copie  prodotte  nell'anno  di  riferimento,  costo  per  la   stampa
comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il
confezionamento delle copie, costo per la distribuzione,  comprensivo
delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle
copie in abbonamento; 
    c) costo per  gli  abbonamenti  ai  notiziari  delle  agenzie  di
stampa,  comprensivo  delle   spese   per   l'acquisto   di   servizi
informativi, fotografici e  multimediali  forniti  dalle  agenzie  di
stampa, con  esclusione  dei  servizi  editoriali  consistenti  nella
predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; 
    d) costo per l'acquisto e l'installazione di  hardware,  software
di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; 
    e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del  sito
web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; 
    f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; 
    g) costo per l'installazione  di  sistemi  di  pubblicazione  che
consentano la gestione di  abbonamenti  a  titolo  oneroso,  di  aree
interattive  con  i  lettori  e   di   piattaforme   che   permettano
l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. 
  4. I costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c)  sono  rimborsati
nella misura del 50 per cento; quelli di cui al comma 3, lettere  d),
e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento. 
  5. La quota di contributo per le copie vendute,  anche  in  formato
digitale, e' calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna  copia.
Se il prezzo effettivo  di  vendita,  convertito  in  euro  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1,  e'  inferiore  all'importo  indicato  nel
presente comma, il contributo per  ciascuna  copia  venduta  e'  pari
all'effettivo prezzo di vendita. Per copie distribuite e  vendute  si
intendono quelle indicate agli articoli 6 e 8, comma 12. 
  6. Il contributo non puo' superare il  limite  massimo  del  5  per
cento del corrispondente stanziamento annuale destinato  alla  stampa
periodica italiana all'estero. Al contributo non si applica il limite
previsto dall'articolo 8, comma 16.