Art. 23 
 
 
           Procedimento per la concessione del contributo 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata  in
vigore del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  della
domanda di accesso ai contributi e la documentazione  istruttoria  da
produrre. 
  2.  Il  Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria   cura
l'istruttoria per l'ammissione al  contributo  con  il  supporto  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
con particolare  riguardo  all'acquisizione  della  dichiarazione  da
parte del competente capo dell'ufficio consolare  italiano  di  prima
categoria attestante che il periodico e' diffuso presso la  comunita'
italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la
stessa. 
  3. Il procedimento per la concessione dei  contributi  e'  concluso
entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
contributo. A tale data il provvedimento e' comunque  adottato  sulla
base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere
dell'amministrazione  di  procedere  al  recupero  delle  somme   che
risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.