Art. 23 Procedimento per la concessione del contributo 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione della dichiarazione da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria attestante che il periodico e' diffuso presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa. 3. Il procedimento per la concessione dei contributi e' concluso entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.