Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,
                               n. 165 
 
  1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al  terzo  periodo,
le parole da  «Per  le  infrazioni»  a  «l'ufficio  competente»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  infrazioni  per  le  quali  e'
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio  con
privazione  della  retribuzione  fino  a  dieci   giorni,   l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da  «,  salva
la possibilita'» a «del dipendente.» sono sostituite dalle  seguenti:
«.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  3,   il   procedimento
disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione
giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per  concludere  il
procedimento,  ivi  incluso  un  provvedimento  giurisdizionale   non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di  adottare  la
sospensione  o  altri  provvedimenti  cautelari  nei  confronti   del
dipendente.»; 
  b) al comma 2 le parole «l'autorita'  competente»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «l'ufficio   competente   per   i    procedimenti
disciplinari»; 
  c) al comma 3 le parole «l'autorita'  competente»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «l'ufficio   competente   per   i    procedimenti
disciplinari»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, il  procedimento  disciplinare  e',  rispettivamente,
ripreso   o   riaperto,   mediante   rinnovo   della    contestazione
dell'addebito,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione   della
sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione
di appartenenza del dipendente, ovvero dal  ricevimento  dell'istanza
di riapertura. Il procedimento  si  svolge  secondo  quanto  previsto
nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei  termini  ivi
previsti  per  la   conclusione   dello   stesso.   Ai   fini   delle
determinazioni conclusive,  l'ufficio  procedente,  nel  procedimento
disciplinare   ripreso   o   riaperto,   applica   le    disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  55-ter  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare  e
          procedimento penale). - 1.  Il  procedimento  disciplinare,
          che abbia ad  oggetto,  in  tutto  o  in  parte,  fatti  in
          relazione ai  quali  procede  l'autorita'  giudiziaria,  e'
          proseguito e concluso anche in  pendenza  del  procedimento
          penale. Per le infrazioni per le quali e'  applicabile  una
          sanzione  superiore  alla  sospensione  dal  servizio   con
          privazione  della  retribuzione  fino   a   dieci   giorni,
          l'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari,  nei
          casi  di  particolare  complessita'  dell'accertamento  del
          fatto  addebitato  al   dipendente   e   quando   all'esito
          dell'istruttoria non  dispone  di  elementi  sufficienti  a
          motivare l'irrogazione della sanzione, puo'  sospendere  il
          procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
          Fatto salvo quanto previsto al  comma  3,  il  procedimento
          disciplinare  sospeso  puo'   essere   riattivato   qualora
          l'amministrazione giunga in  possesso  di  elementi  nuovi,
          sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso  un
          provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni
          caso salva la possibilita' di  adottare  la  sospensione  o
          altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. 
              2. Se il procedimento  disciplinare,  non  sospeso,  si
          conclude   con   l'irrogazione   di   una    sanzione    e,
          successivamente, il procedimento penale viene definito  con
          una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce  che
          il fatto  addebitato  al  dipendente  non  sussiste  o  non
          costituisce illecito penale o che  il  dipendente  medesimo
          non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti
          disciplinari, ad istanza di  parte  da  proporsi  entro  il
          termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
          pronuncia penale, riapre il procedimento  disciplinare  per
          modificarne o confermarne l'atto  conclusivo  in  relazione
          all'esito del giudizio penale. 
              3. Se il  procedimento  disciplinare  si  conclude  con
          l'archiviazione ed il  processo  penale  con  una  sentenza
          irrevocabile  di  condanna,  l'ufficio  competente  per   i
          procedimenti   disciplinari    riapre    il    procedimento
          disciplinare  per  adeguare  le  determinazioni  conclusive
          all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare
          e' riaperto, altresi', se dalla  sentenza  irrevocabile  di
          condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in
          sede disciplinare comporta la sanzione  del  licenziamento,
          mentre ne e' stata applicata una diversa. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3,  il  procedimento
          disciplinare  e',  rispettivamente,  ripreso  o   riaperto,
          mediante rinnovo della contestazione  dell'addebito,  entro
          sessanta giorni  dalla  comunicazione  della  sentenza,  da
          parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di
          appartenenza  del  dipendente,   ovvero   dal   ricevimento
          dell'istanza  di  riapertura.  Il  procedimento  si  svolge
          secondo quanto  previsto  nell'art.  55-bis  con  integrale
          nuova  decorrenza  dei  termini   ivi   previsti   per   la
          conclusione dello  stesso.  Ai  fini  delle  determinazioni
          conclusive,   l'ufficio   procedente,   nel    procedimento
          disciplinare ripreso o riaperto,  applica  le  disposizioni
          dell'art. 653, commi 1 e 1-bis,  del  codice  di  procedura
          penale.».