Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30  marzo
                            2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  2,  le  parole   «il   danno   all'immagine   subiti
dall'amministrazione.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  danno
d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»; 
  b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b),  i
contratti collettivi nazionali individuano le condotte e  fissano  le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi  di
ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con  le
giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento  ai
casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi  nei
quali  e'  necessario  assicurare  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi all'utenza.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 55-quinquies del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.    55-quinquies     (False     attestazioni     o
          certificazioni). - 1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice
          penale,  il   lavoratore   dipendente   di   una   pubblica
          amministrazione che attesta falsamente la propria  presenza
          in  servizio,  mediante  l'alterazione   dei   sistemi   di
          rilevamento  della   presenza   o   con   altre   modalita'
          fraudolente,  ovvero  giustifica  l'assenza  dal   servizio
          mediante  una  certificazione  medica  falsa  o  falsamente
          attestante  uno  stato  di  malattia  e'  punito   con   la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400
          ad euro 1.600. La medesima pena si applica al  medico  e  a
          chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme  la
          responsabilita'  penale  e  disciplinare  e   le   relative
          sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,
          pari al compenso corrisposto a titolo di  retribuzione  nei
          periodi per i quali sia accertata la  mancata  prestazione,
          nonche' il danno  d'immagine  di  cui  all'art.  55-quater,
          comma 3-quater. 
              3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
          della pena per il delitto di cui al comma 1  comporta,  per
          il  medico,  la  sanzione  disciplinare  della   radiazione
          dall'albo ed  altresi',  se  dipendente  di  una  struttura
          sanitaria pubblica  o  se  convenzionato  con  il  servizio
          sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
          decadenza   dalla   convenzione.   Le   medesime   sanzioni
          disciplinari  si  applicano  se  il  medico,  in  relazione
          all'assenza  dal  servizio,  rilascia  certificazioni   che
          attestano dati  clinici  non  direttamente  constatati  ne'
          oggettivamente documentati. 
              3-bis.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'art.
          55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi
          nazionali   individuano   le   condotte   e   fissano    le
          corrispondenti sanzioni disciplinari con  riferimento  alle
          ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze  dal  servizio
          in  continuita'  con  le  giornate  festive  e  di   riposo
          settimanale,   nonche'   con   riferimento   ai   casi   di
          ingiustificate assenze collettive  in  determinati  periodi
          nei   quali   e'    necessario    assicurare    continuita'
          nell'erogazione dei servizi all'utenza.».