Art. 45 
 
 
                Richiesta di documentazione inerente 
                       alle telecomunicazioni 
 
  1.  Il  pubblico  ministero  o  il  giudice  che  procede   possono
trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di
ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o  telematico
nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile  in  possesso
degli operatori di telecomunicazioni. 
  2.  L'ordine  di  indagine  contiene  i  dati   tecnici   necessari
all'individuazione  dell'utenza  o  del  sistema  informatico,   ogni
informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che  li
ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del  reato
per il quale si procede.