Art. 45 Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni 1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del reato per il quale si procede.