Art. 20 
 
                   Doveri del magistrato onorario 
 
  1. Il magistrato  onorario  e'  tenuto  all'osservanza  dei  doveri
previsti per i  magistrati  ordinari,  in  quanto  compatibili  e  in
particolare esercita  le  funzioni  e  i  compiti  attribuitigli  con
imparzialita',  correttezza,  diligenza,  laboriosita',   riserbo   e
equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio  delle
funzioni.