Art. 21 
 
                    Decadenza, dispensa e revoca 
 
  1. Il magistrato onorario decade dall'incarico  quando  viene  meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e  ai
compiti ad esso relativi, per  dimissioni  volontarie  ovvero  quando
sopravviene una causa di incompatibilita'. 
  2. Il magistrato  onorario  e'  dispensato,  anche  d'ufficio,  per
impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata
non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico  rimane  sospesa
senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23. 
  3. Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in
cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie  o  i
compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando,
senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si  discostano
gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del  tribunale
o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo  23  ovvero,
nel caso di assegnazione di procedimenti  civili  o  penali  a  norma
dell'articolo  11,  non  ha  definito,  nel  termine  di   tre   anni
dall'assegnazione, un numero significativo di  procedimenti,  secondo
le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. 
  4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di  fatto  rilevanti  ai
fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3: 
  a) l'adozione di provvedimenti  non  previsti  dalla  legge  ovvero
fondati su grave  violazione  di  legge  o  travisamento  del  fatto,
determinati da ignoranza o negligenza; 
  b) l'adozione di provvedimenti affetti  da  palese  e  intenzionale
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione,  tali  da
manifestare  una  inequivocabile  contraddizione  sul  piano  logico,
contenutistico o argomentativo; 
  c) la scarsa laboriosita'  o  il  grave  e  reiterato  ritardo  nel
compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero
nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti; 
  d) l'assenza reiterata, senza giustificato  motivo,  alle  riunioni
periodiche di cui all'articolo 22, commi  1,  2  e  4,  nonche'  alle
iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. 
  5. La revoca e' altresi' disposta  quando  il  magistrato  onorario
tenga in ufficio o  fuori  una  condotta  tale  da  compromettere  il
prestigio delle funzioni attribuitegli. 
  6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della
corte di appello o al procuratore generale presso la  medesima  corte
ogni circostanza di fatto rilevante ai fini  della  decadenza,  della
dispensa o della revoca. 
  7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace  la  comunicazione
di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale. 
  8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario  coadiuva
a norma dell'articolo 10, comma 10,  e  dell'articolo  16,  comma  1,
comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per
l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo. 
  9. Nei casi di cui  al  presente  articolo,  con  esclusione  delle
ipotesi  di  dimissioni  volontarie,  il   presidente   della   corte
d'appello, per i giudici onorari di pace, o il  procuratore  generale
della Repubblica presso la corte di appello, per i  vice  procuratori
onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa  o  la  revoca.  La  sezione
autonoma, sentito l'interessato  e  verificata  la  fondatezza  della
proposta,  trasmette  gli   atti   al   Consiglio   superiore   della
magistratura affinche'  deliberi  sulla  proposta  di  decadenza,  di
dispensa o di revoca. 
  10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e
la revoca con decreto. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006, n. 25  vedi  note  all'art.  6  del  presente
          decreto.