Art. 24 
 
                              Collaudo 
 
  1. Per il collaudo in corso d'opera di  cui  all'articolo  150  del
Codice dei contratti pubblici  la  composizione  dell'organo  che  vi
provvede e' determinata dai commi successivi del presente articolo. 
  2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG  2  l'organo
di collaudo comprende anche un  restauratore  con  esperienza  almeno
quinquennale  in  possesso  di  specifiche  competenze  coerenti  con
l'intervento. 
  3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B
l'organo di collaudo comprende anche un restauratore  con  esperienza
almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento, nonche' uno storico dell'arte  o  un  archivista  o  un
bibliotecario  in  possesso  di  specifica  esperienza  e   capacita'
professionale coerente con l'intervento. 
  4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25  l'organo
di collaudo comprende anche un archeologo in  possesso  di  specifica
esperienza  e  capacita'  professionale  coerenti  con   l'intervento
nonche' un restauratore entrambi con esperienza  almeno  quinquennale
in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 
  5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente  ad  un
solo componente, e fermo restando il numero  complessivo  dei  membri
previsto  dalla  vigente  normativa,  i  funzionari  delle   stazioni
appaltanti,  laureati  e  inquadrati  con   qualifiche   di   storico
dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato  servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 150 del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 150 (Collaudo). - 1. Per  i  lavori  relativi  ai
          beni di cui al presente capo e' obbligatorio il collaudo in
          corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni  per
          il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 
              2. Con il decreto di cui all'art. 146,  comma  4,  sono
          stabilite specifiche disposizioni concernenti  il  collaudo
          di interventi sui beni culturali  in  relazione  alle  loro
          caratteristiche.».