Art. 35 
 
Disposizioni  di  attuazione  relative  alle  modifiche  al   decreto
                legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Consiglio superiore  della  magistratura  adotta  i
provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della  presente  legge.  Nei
successivi sessanta  giorni  i  dirigenti  degli  uffici  adottano  i
provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo  12  della  presente
legge. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge: 
    a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, ivi compresi  quelli  relativi  al  Fondo
unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159; 
    b) sono istituiti o nominati  gli  organi  previsti  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle
Camere una relazione sull'attuazione della presente legge. 
  4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata,  con  delibera  del  Consiglio   direttivo,   ai   sensi
dell'articolo 112, comma 4, lettera d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, adotta i  criteri  per  l'individuazione  del
personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter  dell'articolo
35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per il testo dell'articolo 7-bis del Regio decreto 30
          gennaio 1941, n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  si  veda
          nelle note all'articolo 33. 
              - Per il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle  note  all'articolo
          14. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  112  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).  -
          1. Il Direttore dell'Agenzia ne  assume  la  rappresentanza
          legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con  poteri
          di  rappresentanza,  convoca  il  Consiglio   direttivo   e
          stabilisce l'ordine  del  giorno  delle  sedute.  Provvede,
          altresi', all'attuazione  degli  indirizzi  e  delle  linee
          guida  fissate  dal  Consiglio  direttivo  in  materia   di
          amministrazione,  assegnazione  e  destinazione  dei   beni
          sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio  direttivo
          il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il  Direttore
          riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno  e  della
          giustizia   e    presenta    una    relazione    semestrale
          sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 
              2.  L'Agenzia  provvede  all'amministrazione  dei  beni
          confiscati  anche  in  via  non  definitiva  e   adotta   i
          provvedimenti di destinazione dei beni  confiscati  per  le
          prioritarie finalita' istituzionali e sociali,  secondo  le
          modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle
          ipotesi  previste  dalle  norme  in   materia   di   tutela
          ambientale e  di  sicurezza,  ovvero  quando  il  bene  sia
          improduttivo,    oggettivamente     inutilizzabile,     non
          destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con  delibera  del
          Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di  distruzione
          o di demolizione. 
              3.    L'Agenzia    per    le     attivita'     connesse
          all'amministrazione   e   alla   destinazione   dei    beni
          sequestrati e confiscati anche in via non  definitiva  puo'
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica delle prefetture territorialmente  competenti.  In
          tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, un nucleo  di  supporto  cui
          possono   partecipare   anche   rappresentanti   di   altre
          amministrazioni, enti o associazioni. 
              4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: 
                a) adotta gli atti di indirizzo e le linee  guida  in
          materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei
          beni sequestrati e confiscati; 
                b) programma l'assegnazione  e  la  destinazione  dei
          beni in previsione della confisca; 
                c) approva piani generali di  destinazione  dei  beni
          confiscati; 
                d)  richiede  all'autorita'  di  vigilanza   di   cui
          all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i
          beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
                e) richiede la modifica della destinazione d'uso  del
          bene confiscato, in  funzione  della  valorizzazione  dello
          stesso o del suo utilizzo  per  finalita'  istituzionali  o
          sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; 
                f)  approva  il  bilancio  preventivo  ed  il   conto
          consuntivo; 
                g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati
          e degli enti pubblici, conformemente  ai  provvedimenti  di
          assegnazione e di destinazione; 
                h)  revoca  il  provvedimento   di   assegnazione   e
          destinazione nel caso di mancato o  difforme  utilizzo  del
          bene rispetto alle finalita' indicate nonche'  negli  altri
          casi stabiliti dalla legge; 
                i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
          amministrazioni,    regioni,    enti     locali,     ordini
          professionali, enti ed associazioni per  le  finalita'  del
          presente decreto; 
                l)   provvede   all'istituzione,   in   relazione   a
          particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni  ove
          sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e
          confiscati alla criminalita' organizzata; 
                m) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
              5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere
          chiamati   a    partecipare    i    rappresentanti    delle
          amministrazioni pubbliche, centrali e  locali,  di  enti  e
          associazioni di volta in volta  interessati  e  l'autorita'
          giudiziaria. 
              6. Il collegio dei revisori provvede: 
                a) al riscontro degli atti di gestione; 
                b) alla verifica del bilancio  di  previsione  e  del
          conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; 
                c) alle  verifiche  di  cassa  con  frequenza  almeno
          trimestrale.».