Art. 19 
 
Adeguamento  della  normativa  nazionale  alla  comunicazione  2014/C
  200/01 della Commissione, in materia di aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo  di
  energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione 
 
  1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente  articolo  e  al
fine di assicurare una reale  riduzione  degli  oneri  tariffari  sul
consumo  di  energia  elettrica,  le  risorse  derivanti  dal   minor
fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli  anni  2018,
2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono  destinate,  dal  1°  gennaio
2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla  riduzione  diretta
delle tariffe  elettriche  degli  utenti  che  sostengono  gli  oneri
connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6  e
7. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema   idrico   adotta   i   provvedimenti   necessari   ai   fini
dell'applicazione del presente comma. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, al fine  di  adeguare  la  normativa  nazionale  alla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28  giugno
2014, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente e  dell'energia  2014-2020»,  e  alla  decisione  della
Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o  piu'
decreti del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  e previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi  i
quali essi possono  essere  comunque  adottati,  sono  ridefinite  le
imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui
all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti  criteri  e
modalita' con cui l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il
sistema idrico provvede all'attuazione della misura e  del  piano  di
adeguamento, per gli ambiti di competenza. 
  3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni  sono  definite
in modo progressivo per classi di  intensita'  di  consumo  elettrico
calcolata  sul  fatturato  dell'impresa,  purche'  nel  rispetto  dei
livelli di contribuzione minima stabiliti dalla  comunicazione  della
Commissione europea di  cui  al  comma  2,  applicando  parametri  di
riferimento per l'efficienza  del  consumo  di  energia  elettrica  a
livello settoriale o, qualora tali parametri non  siano  disponibili,
utilizzando la media aritmetica del  consumo  dell'impresa  calcolata
sugli  ultimi  tre  anni,   nonche'   tenendo   eventualmente   conto
dell'intensita' degli scambi  a  livello  internazionale  definita  a
livello settoriale. Con i decreti di cui al  comma  2  sono  altresi'
definite le modalita'  di  applicazione  della  clausola  sul  valore
aggiunto lordo (VAL) di  cui  ai  punti  189  e  190  della  medesima
comunicazione. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  effettuazione  della  diagnosi
energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo  4
luglio 2014, n. 102, per  le  imprese  a  forte  consumo  di  energia
elettrica. 
  5. All'articolo 1, comma 3-ter; del decreto-legge 25 gennaio  2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.
41, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto  il
territorio  nazionale,  la  struttura  delle  componenti   tariffarie
relative agli oneri  generali  di  sistema  elettrico,  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi  da  quelli  domestici,
almeno in parte ai criteri che governano la tariffa  di  rete  per  i
servizi di  trasmissione,  distribuzione  e  misura  in  vigore  alla
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione
e dei parametri di connessione, oltre  che  della  diversa  natura  e
delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa». 
  6. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  riforma  della
struttura delle componenti tariffarie di cui  all'articolo  1,  comma
3-ter,  lettera  b),  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come
sostituita  dal  comma  5  del   presente   articolo,   gli   effetti
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  si  intendono
limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di
sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime  tariffario
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  maggio
1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo  11,
comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
  7. All'articolo  29  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il regime tariffario speciale  al  consumo  della  societa'
RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal
1°  gennaio  2015  ai  servizi  di  trasporto   ferroviari   eserciti
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale  della  societa'  RFI,  con
esclusione dei servizi di trasporto di  passeggeri  effettuati  sulle
linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a  25
kV in corrente alternata»; 
    b) il comma 2 sostituito dal seguente: 
      «2. La componente tariffaria compensativa  annua,  riconosciuta
in attuazione del regime tariffario speciale di cui al  comma  1,  e'
ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di  3300  GWh,  di  un
importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi  elettrici
rilevanti ai fini della determinazione  della  componente  tariffaria
compensativa sono calcolati  sulla  base  del  numero  di  treni  per
chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI».  
 
          Note all'art. 19: 
              La  comunicazione  della  Commissione  europea   2014/C
          200/01, del 28 giugno 2014 (Disciplina in materia di  aiuti
          di Stato a favore dell'ambiente e  dell'energia  2014-2020)
          e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          serie C 200 del 28 giugno 2014. 
              La decisione della Commissione  europea  C(2017)  3406,
          del 23 maggio 2017, relativa al caso State  Aid  SA.  38635
          (2014/NN)  -  Italy  -  Reductions  of  the  renewable  and
          cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy
          e' pubblicata sul sito internet della Commissione  europea,
          Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017. 
              L'articolo 39, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83
          (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26  giugno  2012,  n.   147   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, cosi' recita: 
              "Art. 39.  (Criteri  di  revisione  del  sistema  delle
          accise sull'elettricita' e sui prodotti energetici e  degli
          oneri generali di sistema elettrico per le imprese a  forte
          consumo di energia; regimi tariffari speciali per i  grandi
          consumatori industriali di energia elettrica) 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanare  entro  il  31  dicembre  2012,  sono
          definite, in applicazione dell'articolo 17 della  Direttiva
          2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese  a
          forte consumo di energia, in base a requisiti  e  parametri
          relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
          dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
              2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla
          successiva determinazione di  un  sistema  di  aliquote  di
          accisa  sull'elettricita'   e   sui   prodotti   energetici
          impiegati  come  combustibili  rispondente  a  principi  di
          semplificazione ed equita', nel rispetto  delle  condizioni
          poste dalla  direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
          ottobre  2003,  che  assicuri  l'invarianza   del   gettito
          tributario e non  determini,  comunque,  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali  di
          sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
          oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  entro  60
          giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
          1, in modo da tener conto della definizione  di  imprese  a
          forte consumo di energia contenuta nei decreti  di  cui  al
          medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
          2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
          Dalla data di entrata in vigore della  rideterminazione  e'
          conseguentemente abrogato l'ultimo  periodo  del  comma  11
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79. 
              4. In attuazione dell'articolo  3,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge n.  16  del  2  marzo  2012,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  n.  44  del  26  aprile  2012,  e
          limitatamente ai periodi individuati dalla medesima  norma,
          l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i
          provvedimenti  necessari  a  garantire  che  la  componente
          tariffaria compensativa riconosciuta  ai  soggetti  di  cui
          alla citata norma, successivamente  al  loro  passaggio  al
          libero  mercato   dell'energia   elettrica,   non   risulti
          inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta  in  caso
          di permanenza sul  mercato  vincolato.  Restano  salvi  gli
          effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea   in
          materia.". 
              L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio
          2014,  n.  102  (Attuazione  della   direttiva   2012/27/UE
          sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le   direttive
          2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE  e
          2006/32/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  luglio
          2014, n. 165, cosi' recita: 
              "Art. 8. (Diagnosi energetiche e  sistemi  di  gestione
          dell'energia) 
              (Omissis). 
              3. Le imprese a forte consumo di energia  che  ricadono
          nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma
          3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  sono
          tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1,  con  le
          medesime scadenze, indipendentemente dalla loro  dimensione
          e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli
          interventi di efficienza individuati dalle diagnosi  stesse
          o in alternativa ad adottare sistemi di  gestione  conformi
          alle norme ISO 50001.". 
              L'articolo 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3
          (Misure   urgenti   per   garantire   la    sicurezza    di
          approvvigionamento  di  energia   elettrica   nelle   isole
          maggiori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  gennaio
          2010, n. 20, e convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          22 marzo 2010, n. 41, come modificato dalla presente legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 1. Garanzia di sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale nelle isole maggiori 
              1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e  2012,  un
          nuovo servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul
          territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
          massima disponibilita',  affidabilita'  e  continuita',  la
          possibilita' di ridurre la domanda elettrica  nelle  citate
          isole, in  ottemperanza  alle  istruzioni  impartite  dalla
          societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
          del sistema elettrico nazionale. 
              2. Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  con
          propri provvedimenti, sentito il Ministero  dello  sviluppo
          economico che agisce in forza  delle  attribuzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al
          comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri: 
              a) i soggetti che prestano il servizio sono  i  clienti
          finali, con potenza disponibile alla  riduzione  istantanea
          non inferiore ad una soglia standard per  sito  di  consumo
          che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
          con parametri minimi  di  disponibilita',  affidabilita'  e
          continuita'  comunicati  da  Terna;  tali   soggetti   sono
          selezionati tramite procedura concorrenziale; 
              b) i clienti finali selezionati  non  possono  recedere
          dall'obbligo di fornire il servizio  per  l'intero  periodo
          triennale,   pena   la   corresponsione   di   una   penale
          proporzionata  alla   durata   del   periodo   di   mancato
          adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
          nei primi 15 mesi di prestazione del  servizio  e  comunque
          non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui  alla
          lettera c); 
              c) il prezzo del nuovo servizio  non  e'  superiore  al
          doppio del prezzo di cui alla deliberazione della  medesima
          Autorita' 15 dicembre 2006,  n.  289/06,  previsto  per  il
          servizio di interrompibilita' istantanea; 
              d) le quantita'  massime  richieste  tramite  procedura
          concorrenziale  sono  rispettivamente  pari  a  500  MW  in
          Sicilia e 500 MW in Sardegna 
              3. In ogni sito di  consumo,  il  servizio  di  cui  al
          presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
          di potenza non impegnate: 
              a) in qualsiasi altro servizio  remunerato  volto  alla
          sicurezza del sistema elettrico; 
              b) in ogni altra prestazione che ne  possa  impedire  o
          limitare il pieno adempimento. 
              3-bis. I soggetti che prestano il servizio  di  cui  al
          presente articolo non possono altresi'  avvalersi,  per  le
          medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo
          32,  comma  6,  della  legge  23  luglio   2009,   n.   99,
          limitatamente al periodo in cui  gli  stessi  si  avvalgono
          delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e   ferma
          restando  la   titolarita',   ai   sensi   della   medesima
          disposizione,  delle  eventuali  assegnazioni  ottenute   o
          successivamente incrementate, anche ai sensi  dell'articolo
          2, del presente decreto. 
              3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole  maggiori,
          il servizio di cui al comma 1 e'  prorogato,  relativamente
          alle  utenze  elettriche,  fino  al   31   dicembre   2017.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico provvede: 
              a) ad aggiornare le  condizioni  del  servizio  per  il
          nuovo biennio, per quantita'  massime  pari  a  400  MW  in
          Sardegna e 200 MW in Sicilia e con  l'assegnazione  diretta
          di una valorizzazione annua  del  servizio  stesso  pari  a
          170.000 Euro/MW; 
              b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018,  in
          tutto  il  territorio   nazionale,   la   struttura   delle
          componenti  tariffarie  relative  agli  oneri  generali  di
          sistema  elettrico,  applicate  ai  clienti   dei   servizi
          elettrici per usi diversi da quelli  domestici,  almeno  in
          parte ai criteri che governano la tariffa  di  rete  per  i
          servizi di trasmissione, distribuzione e misura  in  vigore
          alla medesima data,  tenendo  comunque  conto  dei  diversi
          livelli di tensione e dei parametri di  connessione,  oltre
          che della diversa natura e delle peculiarita'  degli  oneri
          rispetto alla tariffa.". 
              L'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  giugno  2014,  n.   144   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  29.  (Rimodulazione   del   sistema   tariffario
          elettrico delle Ferrovie dello Stato) 
              1. Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  della
          societa' RFI-Rete  ferroviaria  italiana  Spa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963,  n.
          730, e' applicato  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015  ai
          servizi     di      trasporto      ferroviari      eserciti
          sull'infrastruttura ferroviaria  nazionale  della  societa'
          RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di  passeggeri
          effettuati sulle linee appositamente costruite  per  l'alta
          velocita' e alimentate a 25 kV in corrente alternata. 
              2.  La  componente   tariffaria   compensativa   annua,
          riconosciuta in attuazione del regime  tariffario  speciale
          di cui al comma 1, e' ridotta,  sulla  parte  eccedente  il
          quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a  un  massimo
          di 80 milioni di euro. I  consumi  elettrici  rilevanti  ai
          fini  della  determinazione  della  componente   tariffaria
          compensativa sono calcolati sulla base del numero di  treni
          per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI. 
              3. E'  fatto  divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  sui  prezzi  e  sui  pedaggi  praticati
          nell'ambito  del  servizio  universale  e   del   trasporto
          ferroviario delle merci. La  definizione  dei  pedaggi  per
          l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel
          servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
          tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti  dalle
          disposizioni del presente articolo secondo un  criterio  di
          gradualita' valido per il primo  triennio,  in  misura  non
          superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore  al
          70 per cento nell'anno 2016 e all'80  per  cento  nell'anno
          2017. L'Autorita' per i  trasporti  vigila  sull'osservanza
          delle disposizioni di cui al primo periodo, anche  mediante
          accertamenti a  campione,  e  sulla  corretta  applicazione
          della norma sul mercato.". 
              Il D.P.R.  22  maggio1963,  n.  730,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° giugno  1963,  n.  144,  reca  "Norme
          relative al trasferimento all'Ente Nazionale per  l'Energia
          Elettrica    delle    attivita'    elettriche    esercitate
          direttamente  dall'Amministrazione  delle  ferrovie   dello
          Stato  ed   alla   fornitura   dell'energia   alla   stessa
          Amministrazione.". 
              I commi 11 e 11-bis, dell'articolo 11 del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito  del
          Piano di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
          territoriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
          2005, n. 62 e convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          maggio 2005, n. 80, cosi' recitano: 
              "Art. 11. Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva 
              (Omissis). 
              11.  Al  fine  di   consentire   lo   sviluppo   e   la
          ristrutturazione  produttiva  delle  imprese   interessate,
          l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli  per  le
          forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma
          1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  25,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2003,
          n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle  condizioni
          tariffarie di cui al 31 dicembre 2004. 
              11-bis. La disposizione di cui al comma  11  non  trova
          applicazione con riferimento al regime, gia'  senza  limiti
          temporali,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22  maggio  1963,  n.  730,  che  continua   ad
          applicarsi alle condizioni in essere al  31  dicembre  2004
          fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi  attraverso
          lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica.".