Art. 20 
 
Adeguamento  della  normativa  nazionale  alla  comunicazione  2014/C
  200/01 della Commissione, in materia di aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di
  energia da fonti rinnovabili 
 
  1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in  conformita'  a  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01,
del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di  Stato
a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La produzione di energia elettrica da impianti  di  potenza
nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma
5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti
rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti
eolici e a 1 MW elettrico per gli  impianti  alimentati  dalle  altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei
seguenti criteri: 
        a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni  di
potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi; 
        b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla  data
di entrata in esercizio sulla base del comma 5»; 
        b) al comma 4, lettera c), le parole: «a  un  contingente  di
potenza da installare per ciascuna fonte  o  tipologia  di  impianto»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  contingenti  di  potenza,  anche
riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di interventi».  
 
          Note all'art. 20: 
              L'articolo  24  del  decreto  legislativo  n.   28/2011
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo  2011,  n.  71,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 24. Meccanismi di incentivazione 
              1. La  produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili entrati in  esercizio  dopo
          il 31 dicembre 2012 e' incentivata tramite gli strumenti  e
          sulla base dei criteri generali di cui al  comma  2  e  dei
          criteri specifici di cui ai commi 3 e  4.  La  salvaguardia
          delle produzioni non  incentivate  e'  effettuata  con  gli
          strumenti di cui al comma 8. 
              2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di
          cui al comma 1  e'  incentivata  sulla  base  dei  seguenti
          criteri generali: 
              a) l'incentivo ha  lo  scopo  di  assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; 
              b) il periodo di diritto  all'incentivo  e'  pari  alla
          vita media utile convenzionale delle  specifiche  tipologie
          di impianto e decorre dalla data di  entrata  in  esercizio
          dello stesso; 
              c) l'incentivo resta costante per tutto il  periodo  di
          diritto  e  puo'   tener   conto   del   valore   economico
          dell'energia prodotta; 
              d) gli incentivi sono assegnati  tramite  contratti  di
          diritto privato fra  il  GSE  e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 5; 
              e) fatto salvo quanto previsto  dalla  lettera  i)  del
          presente comma e dalla lettera c) del comma 5,  l'incentivo
          e'  attribuito  esclusivamente  alla  produzione  da  nuovi
          impianti,  ivi  inclusi  quelli  realizzati  a  seguito  di
          integrale   ricostruzione,   da   impianti    ripotenziati,
          limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
          ibride, limitatamente alla quota  di  energia  prodotta  da
          fonti rinnovabili; 
              f)  l'incentivo  assegnato  all'energia   prodotta   da
          impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli  impianti
          ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
          rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; 
              g)  per  biogas,  biomasse  e  bioliquidi   sostenibili
          l'incentivo  tiene  conto  della  tracciabilita'  e   della
          provenienza della materia prima, nonche'  dell'esigenza  di
          destinare prioritariamente: 
              i. le biomasse legnose trattate per via  esclusivamente
          meccanica all'utilizzo termico; 
              ii.  i  bioliquidi  sostenibili  all'utilizzo   per   i
          trasporti; 
              iii. il biometano all'immissione  nella  rete  del  gas
          naturale e all'utilizzo nei trasporti; 
              h) per biogas, biomasse e  bioliquidi  sostenibili,  in
          aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo  e'
          finalizzato a promuovere: 
              i. l'uso efficiente  di  rifiuti  e  sottoprodotti,  di
          biogas  da  reflui  zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle
          attivita' agricole, agro-alimentari,  agro-industriali,  di
          allevamento  e   forestali,   di   prodotti   ottenuti   da
          coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
          bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
          quadri e da intese di filiera; 
              ii.  la   realizzazione   di   impianti   operanti   in
          cogenerazione; 
              iii.  la  realizzazione  e  l'esercizio,  da  parte  di
          imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
          biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
          micro e minicogenerazione, nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto  conto  di
          quanto previsto all'articolo 23, comma 1; 
              i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per  contingenti
          di  potenza,  alla  produzione  da  impianti   oggetto   di
          interventi di rifacimento totale o parziale,  nel  rispetto
          dei seguenti criteri: 
              i. l'intervento e' eseguito su impianti  che  siano  in
          esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita
          utile convenzionale dell'impianto; 
              ii. l'incentivo massimo riconoscibile non  puo'  essere
          superiore, per gli interventi di rifacimento  parziale,  al
          25% e, per gli interventi di  rifacimento  totale,  al  50%
          dell'incentivo spettante  per  le  produzioni  da  impianti
          nuovi; nel caso degli impianti alimentati a  biomassa,  ivi
          compresi quelli alimentati con la  frazione  biodegradabile
          dei rifiuti, l'incentivo  massimo  riconoscibile  non  puo'
          essere  superiore,  per  gli  interventi   di   rifacimento
          parziale, all'80% e,  per  gli  interventi  di  rifacimento
          totale, al 90% dell'incentivo spettante per  le  produzioni
          da impianti nuovi; 
              iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere
          di manutenzione  ordinaria  e  alle  opere  effettuate  per
          adeguare l'impianto a prescrizioni di legge; 
              iv. l'incentivo  non  si  applica  alle  produzioni  da
          impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
          ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
          quale e' erogato l'incentivo in godimento. 
              3. La produzione di energia elettrica  da  impianti  di
          potenza nominale fino a  un  valore,  da  stabilire  con  i
          decreti di cui al comma 5, differenziato sulla  base  delle
          caratteristiche delle diverse fonti  rinnovabili,  comunque
          non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e  a
          1 MW elettrico per  gli  impianti  alimentati  dalle  altre
          fonti rinnovabili, ha  diritto  a  un  incentivo  stabilito
          sulla base dei seguenti criteri: 
              a)  l'incentivo  e'  diversificato  per  fonte  e   per
          scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione  dei
          costi; 
              b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla
          data di entrata in esercizio sulla base del comma 5. 
              4. La produzione di energia elettrica  da  impianti  di
          potenza nominale superiore ai valori minimi  stabiliti  per
          l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto  a  un
          incentivo assegnato tramite aste  al  ribasso  gestite  dal
          GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) gli  incentivi  a  base  d'asta  tengono  conto  dei
          criteri generali indicati al comma 2  e  del  valore  degli
          incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
          relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle  specifiche
          caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
          economie di scala delle diverse tecnologie; 
              b) le  aste  hanno  luogo  con  frequenza  periodica  e
          prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e  di
          solidita'  finanziaria   dei   soggetti   partecipanti,   e
          meccanismi a garanzia della  realizzazione  degli  impianti
          autorizzati,  anche  mediante  fissazione  di  termini  per
          l'entrata in esercizio; 
              c) le procedure d'asta sono riferite a  contingenti  di
          potenza, anche riferiti  a  piu'  tecnologie  e  specifiche
          categorie di interventi; 
              d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla
          base dell'asta al ribasso; 
              e) le  procedure  d'asta  prevedono  un  valore  minimo
          dell'incentivo comunque riconosciuto dal  GSE,  determinato
          tenendo conto delle esigenze di rientro degli  investimenti
          effettuati. 
              5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e, per i profili di  competenza,  con
          il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentite
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   e   la
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
          cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri  di  cui
          ai precedenti commi 2, 3 e 4. I  decreti  disciplinano,  in
          particolare: 
              a) i valori degli incentivi di cui al comma 3  per  gli
          impianti che  entrano  in  esercizio  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in  applicazione
          del comma 4, ferme restando le diverse  decorrenze  fissate
          ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del
          decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  nonche'  i
          valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
          impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
              b) le modalita' con cui il  GSE  seleziona  i  soggetti
          aventi  diritto  agli  incentivi  attraverso  le  procedure
          d'asta; 
              c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo
          meccanismo  di   incentivazione.   In   particolare,   sono
          stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
          certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
          impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e'  commutato
          nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di  diritto
          ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo  ricadente  nella
          tipologia di cui al  comma  3,  in  modo  da  garantire  la
          redditivita' degli investimenti effettuati; 
              d) le modalita' di  calcolo  e  di  applicazione  degli
          incentivi per le produzioni imputabili a fonti  rinnovabili
          in centrali ibride; 
              e)  le  modalita'  con  le  quali  e'   modificato   il
          meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,  anche
          in esercizio, che accedono a  tale  servizio,  al  fine  di
          semplificarne la fruizione; 
              f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui
          al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al  comma
          4, nel rispetto dei seguenti criteri: 
              i. la revisione e'  effettuata,  per  la  prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui alla lettera  a)  e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
              ii. i nuovi valori riferiti agli  impianti  di  cui  al
          comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
          decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
          di determinazione dei nuovi valori; 
              iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza  da
          installare per ciascuna fonte e tipologia di  impianto,  in
          coerenza con la progressione temporale di cui  all'articolo
          3, comma 3; 
              iv.  possono   essere   riviste   le   percentuali   di
          cumulabilita' di cui all'articolo 26; 
              g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3  e  4,
          tenendo  conto  delle  specifiche   caratteristiche   delle
          diverse  tipologie  di  impianto,  al  fine  di   aumentare
          l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione; 
              h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
          interventi tecnologici sugli impianti da fonti  rinnovabili
          non  programmabili  volti  a  renderne   programmabile   la
          produzione ovvero  a  migliorare  la  prevedibilita'  delle
          immissioni in rete, puo' essere riconosciuto un  incremento
          degli  incentivi  di  cui  al  presente  articolo.  Con  il
          medesimo provvedimento puo' essere individuata  la  data  a
          decorrere  dalla  quale  i  nuovi  impianti  accedono  agli
          incentivi di cui al  presente  articolo  esclusivamente  se
          dotati di tale configurazione. Tale data  non  puo'  essere
          antecedente al 1° gennaio 2018; 
              i) fatto salvo quanto previsto all'articolo  23,  comma
          3,  ulteriori  requisiti  soggettivi  per  l'accesso   agli
          incentivi. 
              6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo  e
          all'articolo 25, comma 4,  trovano  copertura  nel  gettito
          della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. 
              8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia  di
          partecipazione al mercato elettrico  dell'energia  prodotta
          da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
          di  indirizzi  stabiliti  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
          provvede  a  definire  prezzi  minimi   garantiti,   ovvero
          integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione  al
          mercato elettrico, per la produzione da  impianti  a  fonti
          rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
          incentivi e per i  quali,  in  relazione  al  perseguimento
          degli obiettivi di  cui  all'articolo  3,  la  salvaguardia
          della produzione non e' assicurata dalla partecipazione  al
          mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
          dello sviluppo economico  e  le  conseguenti  deliberazioni
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  mirano  ad
          assicurare  l'esercizio  economicamente  conveniente  degli
          impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
          da biomasse,  biogas  e  bioliquidi,  fermo  restando,  per
          questi ultimi, il requisito della sostenibilita'. 
              9. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono   definiti   specifici
          incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
          mediante  impianti  che  facciano  ricorso   a   tecnologie
          avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi  gli
          impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati  da
          fluidi geotermici a media ed alta entalpia.".