Art. 21 
 
Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01
  della  Commissione,  in  materia  di  aiuti  di  Stato   a   favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo  di
  gas naturale 
 
  1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28  giugno
2014, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente  e   dell'energia   2014-2020»,   la   rideterminazione
dell'applicazione  al  settore  industriale   dei   corrispettivi   a
copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito  e'
destinato al finanziamento  di  misure  volte  al  raggiungimento  di
obiettivi comuni in materia di  decarbonizzazione,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da  emanare  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono
definite le imprese a forte  consumo  di  gas  naturale,  in  base  a
requisiti  e  parametri  relativi  ai  livelli  minimi  di   consumo,
all'incidenza del costo del gas naturale  sul  valore  dell'attivita'
d'impresa  e   all'esposizione   delle   imprese   alla   concorrenza
internazionale. Le imprese che ne fanno  richiesta,  previa  verifica
della sussistenza dei requisiti di cui al  precedente  periodo,  sono
inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo  di  gas
naturale. 
  2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto  di
cui al comma 1, su indirizzo adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  Sistema
idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi  a  copertura
degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato
al finanziamento di  misure  volte  al  raggiungimento  di  obiettivi
comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione
dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo  conto  della
definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  al
comma l, nel rispetto dei requisiti  e  dei  limiti  stabiliti  nella
citata  comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C  200/01  e
applicando parametri di riferimento per l'efficienza del  consumo  di
gas   a   livello   settoriale.   Il   sistema    risultante    dalla
rideterminazione dei corrispettivi di cui  al  comma  1  assicura  il
rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato  stabiliti  dalle
norme europee e l'invarianza del gettito tributario e  non  determina
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i  consumi  di
gas superiori a 1 milione di Smc/anno  per  usi  non  energetici  non
siano  assoggettati  all'applicazione  dei  corrispettivi   tariffari
stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema  del  gas
il cui gettito e' destinato  al  finanziamento  di  misure  volte  al
raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I
provvedimenti di cui al presente comma  assicurano  l'invarianza  del
gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.  
 
          Note all'art. 21: 
              La  comunicazione  della  Commissione  europea   2014/C
          200/01 del 28 giugno 2014 (Disciplina in materia  di  aiuti
          di Stato a favore dell'ambiente e  dell'energia  2014-2020)
          e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          serie C 200 del 28 giugno 2014.