Art. 21 Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale 1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attivita' d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale. 2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 21: La comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 200 del 28 giugno 2014.