Art. 27 
 
 
                      Procedimenti sanzionatori 
 
  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita'  per
le  garanzie  nelle  comunicazioni,   al   fine   dell'adozione   dei
provvedimenti  previsti  dagli  articoli  10  e  11-quinquies   della
medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato  puo'  comunque
denunciare tali violazioni  entro  il  termine  perentorio  di  dieci
giorni dal fatto. 
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di  cui  al
capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute  nel
Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle  recate  dal  presente
provvedimento. 
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo  posta
certificata o anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata
o all'editore presso cui e' avvenuta  la  violazione,  al  competente
Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della  Guardia  di
finanza  nella  cui  competenza  territoriale  rientra  il  domicilio
dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che  concerne
l'emittenza nazionale, la Guardia di finanza procede al ritiro  delle
registrazioni  solo  laddove  ne  faccia  richiesta  l'Autorita'.  Il
predetto Gruppo della Guardia di finanza  provvede  al  ritiro  delle
registrazioni oggetto della segnalazione di ufficio o di parte  entro
le successive dodici ore. 
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta in maniera leggibile e deve  essere  accompagnata  dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3. 
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base  di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con  priorita'
le denunce immediatamente procedibili. 
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale  e  gli  editori  di
giornali e periodici a  diffusione  nazionale,  mediante  le  proprie
strutture, che si avvalgono,  ove  necessario,  del  Nucleo  Speciale
della Guardia di  finanza  istituito  presso  l'Autorita'  stessa.  I
procedimenti sono conclusi con provvedimenti da  adottarsi  entro  le
quarantotto ore successive all'accertamento della violazione  o  alla
denuncia,  fatta  salva  l'ipotesi  dell'adeguamento  spontaneo  agli
obblighi di legge da parte del soggetto ne cui confronti  si  procede
che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorita'. 
  8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi  media  locali
sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati  regionali
per  le   comunicazioni,   che   formulano   le   relative   proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 
  9. Il Gruppo della Guardia di finanza  competente  per  territorio,
ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 1 da parte di emittenti/fornitori  locali,  provvede  entro  le
dodici ore successive all'acquisizione  delle  registrazioni  e  alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di  cui
al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorita'. 
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine contesta i fatti,  preferibilmente  tramite  posta  certificata,
sente gli interessati  ed  acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni
nelle ventiquattro ore successive alla contestazione.  Qualora,  allo
scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento,
anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso  Comitato
trasmette la propria proposta all'Autorita', unitamente agli  atti  e
ai  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico   verbale   di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il
competente Gruppo della Guardia di finanza. L'Autorita' provvede,  in
deroga ai termini e  alle  modalita'  procedimentali  previste  dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto  ore  successive
al ricevimento della predetta documentazione. 
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
  12. Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni. 
  13. L'emittenza privata e gli editori  di  stampa  sono  tenuti  al
rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente  provvedimento,
adeguando la propria attivita'  di  programmazione  e  pubblicazione,
nonche' i conseguenti comportamenti. 
  14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti  ai
fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio
2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6  novembre  2003,  n.  313.
Accerta, altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni  emanate  dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui  all'art.  1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori  di
stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad  adempiere  nella  prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine  indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. 
  16.   Alle   sanzioni   amministrative   pecuniarie   irrogate   in
applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24  ottobre  1981,
n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta. 
  17.   Nell'ipotesi   di   accertamento   delle   violazioni   delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese  che  agiscono  nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art.  2,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai  soggetti  di
cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.  215,  ovvero
sono  sottoposte  al  controllo  dei  medesimi,  l'Autorita'  procede
all'esercizio della competenza attribuitale  dalla  legge  20  luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse. 
  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed
e'  resa  disponibile  nel  sito  web  dell'Autorita'   all'indirizzo
www.agcom.it 
    Roma, 10 gennaio 2018 
 
                                               Il presidente: Cardani 
 
Il segretario generale: Capecchi