Art. 18 
 
                  Turno elettorale di ballottaggio 
 
  1. In caso di secondo turno elettorale, nel  periodo  intercorrente
tra la prima e la  seconda  votazione,  gli  spazi  di  comunicazione
politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a  titolo
gratuito sono  ripartiti  con  criterio  paritario  tra  i  candidati
ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche  per
il  turno  di  ballottaggio  le  disposizioni  dettate  dal  presente
provvedimento.