Art. 32 
 
 
                       Monitoraggio e sanzioni 
 
  1. La DG Cinema,  qualora,  a  seguito  dei  controlli  effettuati,
accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei  crediti  d'imposta
di cui al presente decreto per il mancato rispetto  delle  condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi
sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,  provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge. 
  2. Il recupero del credito d'imposta  indebitamente  utilizzato  e'
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello
in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per  quanto  non
espressamente disciplinato dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 
  3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica  telematicamente
alla DG Cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del
credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di
controllo. 
  4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio  e  controllo,  l'Agenzia
delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, le modalita'  telematiche
per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni  disciplinate
dal presente decreto utilizzate in compensazione ai  sensi  dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  5.  La  DG  Cinema  puo'  in  ogni  momento  richiedere   ulteriore
documentazione  ritenuta  necessaria  al  fine   di   verificare   la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di  ammissibilita'
dei benefici previsti nel presente decreto. 
  6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia  di  attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli  obblighi  contributivi  e  fiscali  da  parte  dei
beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia
tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica  della  corretta
fruizione delle agevolazioni. 
  7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare  tempestivamente
alla DG Cinema l'eventuale perdita, successivamente  all'accoglimento
dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da
parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti
di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto. 
  8. In caso di dichiarazioni mendaci o di  omesse  dichiarazioni  di
cui al comma 7  del  presente  articolo  o  di  falsa  documentazione
prodotta in sede di  richiesta  per  il  riconoscimento  dei  crediti
d'imposta  di  cui  al  presente  decreto,  oltre  alla  revoca   del
contributo concesso e alla sua  intera  restituzione,  maggiorata  di
interessi e sanzioni secondo legge, e' disposta, ai  sensi  dell'art.
37 della legge n.  220  del  2016,  l'esclusione  dalle  agevolazioni
previste dalla medesima legge,  per  cinque  anni,  del  beneficiario
nonche' di ogni altra impresa che comprenda  soci,  amministratori  e
legali rappresentanti di un'impresa esclusa  ai  sensi  del  presente
comma. 
  9. Per i soggetti che presentano  istanza  di  accesso  ai  crediti
d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo  pari  o
superiore a euro 150.000, la DG Cinema  provvede  a  richiedere  alla
competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta  giorni  dalla
predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre
condizioni e requisiti previsti  nel  presente  decreto,  il  credito
d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva  espressa,
ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. 
  10. Con riferimento al credito d'imposta di  cui  al  Capo  IV  del
presente decreto, gli uffici dell'Amministrazione  finanziaria  e  la
SIAE  procedono,  anche   attraverso   l'accesso   contestuale   allo
svolgimento dello  spettacolo  e  sulla  base  di  criteri  stabiliti
annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della  rilevazione
periodica dei dati relativi  agli  incassi  da  bigliettazione  e  al
numero  dei  titoli  di  accesso  rilasciati.  In   sede   di   prima
applicazione del presente decreto, l'attivita' di controllo e' svolta
sulla base della  Convenzione  stipulata  il  15  dicembre  2009  fra
Agenzia delle entrate e SIAE.