Art. 32 Monitoraggio e sanzioni 1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. 4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto. 6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. 7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto. 8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni di cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma. 9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 10. Con riferimento al credito d'imposta di cui al Capo IV del presente decreto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la SIAE procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al numero dei titoli di accesso rilasciati. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'attivita' di controllo e' svolta sulla base della Convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 fra Agenzia delle entrate e SIAE.