Art. 28 Norme generali e partecipazione 1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori, istituito ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto. 2. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in deroga al paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, gli agricoltori che acquisiscono nuove parcelle, dopo l'adesione al regime dei piccoli agricoltori, possono non dichiararle in domanda se non c'e' alcuna richiesta di aiuto per altri regimi. 3. Le modalita' per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori sono stabilite dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014.