Art. 28 
 
                   Norme generali e partecipazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
809/2014,  al  fine  di  introdurre  procedure  semplificate  per  la
presentazione delle domande  di  aiuto  nell'ambito  del  regime  dei
piccoli agricoltori, istituito ai sensi dell'art.  61,  paragrafo  1,
del regolamento (UE)  n.  1307/2013,  la  validazione  del  fascicolo
aziendale  costituisce  conferma   della   richiesta   iniziale   per
l'ottenimento dell'aiuto. 
  2. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e in  deroga  al  paragrafo  1,  lettera  a)  del  medesimo
articolo, gli  agricoltori  che  acquisiscono  nuove  parcelle,  dopo
l'adesione al regime dei piccoli agricoltori, possono non dichiararle
in domanda se non c'e' alcuna richiesta di aiuto per altri regimi. 
  3. Le modalita' per il ritiro dalla partecipazione  al  regime  dei
piccoli agricoltori sono stabilite dall'organismo di coordinamento ai
sensi dell'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014.