Art. 23 
 
          Principi della politica di gestione del capitale 
 
  1. L'organo amministrativo approva  la  politica  di  gestione  del
capitale, di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera  p),  che  comprende
procedure  volte  a  regolare  la  classificazione,  l'emissione,  il
monitoraggio e l'eventuale distribuzione, nonche' il  rimborso  degli
elementi dei fondi propri in coerenza con il piano  di  gestione  del
capitale a medio termine di cui all'art. 24.