Art. 23 Principi della politica di gestione del capitale 1. L'organo amministrativo approva la politica di gestione del capitale, di cui all'art. 5, comma 2, lettera p), che comprende procedure volte a regolare la classificazione, l'emissione, il monitoraggio e l'eventuale distribuzione, nonche' il rimborso degli elementi dei fondi propri in coerenza con il piano di gestione del capitale a medio termine di cui all'art. 24.