Art. 24 Piano di gestione del capitale a medio termine 1. In coerenza con la propensione al rischio e l'obiettivo di solvibilita' di cui all'art. 18 e con la politica di gestione del capitale di cui all'art. 23, l'impresa elabora un piano di gestione del capitale a medio termine, di durata almeno triennale, al fine di garantire adeguati e duraturi livelli di patrimonializzazione. 2. L'organo amministrativo approva il piano di cui al comma 1, ne monitora la corretta attuazione e ne assicura l'adeguatezza, curandone l'aggiornamento nel tempo. A tali fini, tiene in particolare considerazione almeno i seguenti elementi: a) la stabilita' del modello di business dell'impresa e le relative proiezioni; b) le emissioni di capitale programmate, i rimborsi e riscatti degli elementi di fondi propri ed eventuali ulteriori fattori che hanno impatto sui fondi propri, inclusa la redditivita' prevista per gli esercizi considerati; c) l'eccedenza dei fondi propri rispetto al requisito patrimoniale di solvibilita' e la valutazione del fabbisogno di capitale individuata nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'art. 30-ter e 215-ter del Codice e relative disposizioni attuative; d) le regole concernenti l'ammissibilita' degli elementi dei fondi propri; e) eventuali indicazioni fornite dall'IVASS nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 3. Il piano tiene conto almeno di: a) qualsiasi emissione di capitale programmata; b) la scadenza degli elementi dei fondi propri, nonche' qualsiasi altra opportunita' di rimborso o riscatto precedente alla scadenza; c) le modalita' con cui qualsiasi emissione, riscatto o rimborso o altre modifiche nella valutazione di un elemento dei fondi propri producono effetti sull'applicazione dei limiti nella classificazione dei fondi propri nei diversi livelli; d) le modalita' con cui l'applicazione della politica di distribuzione degli elementi di fondi propri influenzi l'ammontare e la qualita' di questi ultimi; e) le risultanze delle proiezioni effettuate nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui agli articoli 30-ter e 215-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione; f) l'impatto della fine del periodo di transizione nell'ipotesi di applicazione delle misure transitorie di cui all'art. 344-quinquies del Codice.