Art. 24 
 
           Piano di gestione del capitale a medio termine 
 
  1. In coerenza con la  propensione  al  rischio  e  l'obiettivo  di
solvibilita' di cui all'art. 18 e con la  politica  di  gestione  del
capitale di cui all'art. 23, l'impresa elabora un piano  di  gestione
del capitale a medio termine, di durata almeno triennale, al fine  di
garantire adeguati e duraturi livelli di patrimonializzazione. 
  2. L'organo amministrativo approva il piano di cui al comma  1,  ne
monitora  la  corretta  attuazione  e  ne   assicura   l'adeguatezza,
curandone  l'aggiornamento  nel  tempo.  A  tali   fini,   tiene   in
particolare considerazione almeno i seguenti elementi: 
    a) la stabilita'  del  modello  di  business  dell'impresa  e  le
relative proiezioni; 
    b) le emissioni di capitale programmate, i  rimborsi  e  riscatti
degli elementi di fondi propri ed  eventuali  ulteriori  fattori  che
hanno impatto sui fondi propri, inclusa la redditivita' prevista  per
gli esercizi considerati; 
    c)  l'eccedenza  dei   fondi   propri   rispetto   al   requisito
patrimoniale di solvibilita'  e  la  valutazione  del  fabbisogno  di
capitale  individuata  nell'ambito  della  valutazione  interna   del
rischio e della solvibilita' di cui all'art.  30-ter  e  215-ter  del
Codice e relative disposizioni attuative; 
    d) le regole  concernenti  l'ammissibilita'  degli  elementi  dei
fondi propri; 
    e) eventuali indicazioni fornite dall'IVASS nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza. 
  3. Il piano tiene conto almeno di: 
    a) qualsiasi emissione di capitale programmata; 
    b) la scadenza degli elementi dei fondi propri, nonche' qualsiasi
altra opportunita' di rimborso o riscatto precedente alla scadenza; 
    c) le modalita' con cui qualsiasi emissione, riscatto o  rimborso
o altre modifiche nella valutazione di un elemento dei  fondi  propri
producono effetti sull'applicazione dei limiti nella  classificazione
dei fondi propri nei diversi livelli; 
    d)  le  modalita'  con  cui  l'applicazione  della  politica   di
distribuzione degli elementi di fondi propri influenzi l'ammontare  e
la qualita' di questi ultimi; 
    e) le risultanze delle proiezioni  effettuate  nell'ambito  della
valutazione interna del rischio e  della  solvibilita'  di  cui  agli
articoli 30-ter e 215-ter del Codice e delle relative disposizioni di
attuazione; 
    f) l'impatto della fine del periodo di  transizione  nell'ipotesi
di  applicazione   delle   misure   transitorie   di   cui   all'art.
344-quinquies del Codice.