Art. 22 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 1. Gli addetti all'attivita' di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell'Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) essere in possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV. 2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', non e' richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attivita' di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E. 4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti e' considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione. 5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali: a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonche', ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata; b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell'IVASS. 6. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui e' svolta l'attivita' i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).