Art. 22 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
 
  1. Gli addetti all'attivita' di distribuzione  che  operano  al  di
fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A,  B,  D,
F, ovvero nell'Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori
di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi,
ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono: 
  a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110,  comma  1,
del Codice; 
  b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
pieno ovvero a tempo parziale  quando  superi  la  meta'  dell'orario
lavorativo a tempo pieno; 
  c) essere in  possesso  di  cognizioni  e  capacita'  professionali
adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite
mediante la partecipazione a corsi di formazione di  cui  alla  Parte
IV. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  nella  domanda  di  iscrizione  nel
Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei
soggetti  di  cui  richiede  l'iscrizione,  che  non  sussistono   le
condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte
dell'IVASS di  cui  all'art.  109,  comma  4-sexies  del  Codice  con
riferimento alla sussistenza di stretti legami. 
  3. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  48  con  riguardo  al
possesso dei requisiti di onorabilita'  e  professionalita',  non  e'
richiesta l'iscrizione nel Registro degli  addetti  all'attivita'  di
distribuzione  che  operano  esclusivamente  all'interno  dei  locali
dell'intermediario iscritto nella sezione E. 
  4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l'intermediario che si
avvale dei soggetti di cui al comma 1  attesta  il  conseguimento  da
parte  degli  stessi  della  formazione   ovvero   dell'aggiornamento
professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti
dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2.  Per  tali  requisiti  e'
considerato  idoneo   l'accertamento   effettuato   sulla   base   di
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la
data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione. 
  5.  Gli  intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B,  D  e  F  e
nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione
di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che  operano
al di fuori dei propri locali: 
  a) ai fini  dell'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  dell'IVASS,
acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di  residenza  o,
se diverso, di domicilio nonche',  ove  posseduto,  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata; 
  b) comunicano tempestivamente i dati di  cui  alla  lettera  a)  su
richiesta dell'IVASS. 
  6. Le persone fisiche iscritte  nella  sezione  E  comunicano  agli
intermediari per cui e' svolta l'attivita' i dati aggiornati  di  cui
al comma 5, lettera a).