Art. 23 
 
              Requisiti per l'iscrizione delle societa' 
 
  1. Le societa' addette all'attivita' di distribuzione al  di  fuori
dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B,  D  o  F,
per il quale operano, ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  E  del
Registro, devono: 
  a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112,  comma  1,
del Codice; 
  b) non essere enti pubblici oppure enti o societa'  controllati  da
enti pubblici; 
  c) non operare, direttamente  o  indirettamente,  attraverso  altra
societa'; 
  d) aver affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione
ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E.  Nel  caso  in
cui la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione sia affidata a
piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E e' riferito  ad
ognuna  di  esse.  Le  societa'  attribuiscono   la   responsabilita'
dell'attivita' di distribuzione ad un  numero  adeguato  di  soggetti
scelti tra persone aventi le  caratteristiche  definite  all'art.  2,
comma  1,  lettera  qq),  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  della
complessita' dell'attivita' svolta; 
  e) preporre all'attivita' di distribuzione al di fuori  dei  locali
della societa' esclusivamente addetti iscritti nella sezione E. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  nella  domanda  di  iscrizione  nel
Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei
soggetti  di  cui  richiede  l'iscrizione,  che  non  sussistono   le
condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte
dell'IVASS di  cui  all'art.  109,  comma  4-sexies  del  Codice  con
riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami. 
  3. Il possesso dei requisiti da parte  delle  societa'  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' accertato dall'intermediario  che  se  ne  avvale,  il
quale provvede a fornirne attestazione nella domanda  di  iscrizione.
E' considerata valida l'attestazione del possesso  dei  requisiti  di
cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base  di
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la
data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.