Art. 23 Requisiti per l'iscrizione delle societa' 1. Le societa' addette all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro, devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, del Codice; b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici; c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'; d) aver affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta; e) preporre all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali della societa' esclusivamente addetti iscritti nella sezione E. 2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami. 3. Il possesso dei requisiti da parte delle societa' di cui ai commi 1 e 2 e' accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.