Art. 24 Copertura assicurativa della responsabilita' civile 1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione. 2. La copertura di cui al comma 1 si estende altresi' all'attivita' dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all'interno dei locali di questi ultimi.