Art. 24 
 
         Copertura assicurativa della responsabilita' civile 
 
  1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi,  ai  sensi
degli articoli  11  e  15,  nella  copertura  assicurativa  stipulata
dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o
F, che  provvede  ad  attestare  tale  inclusione  nella  domanda  di
iscrizione. 
  2. La copertura di cui al comma 1 si estende altresi' all'attivita'
dei collaboratori e dipendenti degli iscritti  nella  sezione  E  che
operano esclusivamente all'interno dei locali di questi ultimi.