Art. 25 Modalita' per l'iscrizione 1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.