Art. 25 
 
                     Modalita' per l'iscrizione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e  delle  societa'
nella sezione E, ciascun intermediario che  se  ne  avvale,  iscritto
nelle sezioni A, B, D o F, presenta all'IVASS apposita domanda con le
modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola  con
la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il  richiedente  attesta
di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E  hanno
provveduto al  versamento  della  tassa  di  concessione  governativa
prevista dalla normativa vigente.