Art. 43 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. 2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) il cognome, nome, luogo e data di nascita; b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio; c) la qualifica rivestita e l'anzianita' complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; d) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, per coloro che ne sono gia' in possesso; e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti giudizi complessivi inferiori a «distinto»; f) di non aver riportato nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; g) di non aver riportato nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; h) di non aver riportato nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio; i) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame; l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. 3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.