Art. 47 Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianita' di servizio, l'anzianita' di qualifica e la maggiore eta'. 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.