(( Art. 30 Modifica dell'articolo 633 del codice penale 1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata. Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.». ))