(( Art. 30 
 
            Modifica dell'articolo 633 del codice penale 
 
  1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 633 (Invasione di  terreni  o  edifici).  -  Chiunque  invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e'  punito,  a  querela
della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni  e  con  la
multa da euro 103 a euro 1032. 
  Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni  e  della
multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il  fatto  e'
commesso da piu' di cinque persone o  se  il  fatto  e'  commesso  da
persona palesemente armata. 
  Se il fatto e' commesso da due  o  piu'  persone,  la  pena  per  i
promotori o gli organizzatori e' aumentata.». ))